Cassazione Penale, Sentenza n. 42541/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura custodiale (custodia in carcere) con gli arresti domiciliari per incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del ricorrente. Il ricorrente deduce vizi di motivazione: (1) la decisione non avrebbe valutato adeguatamente le condizioni di salute e l'impatto del sovraffollamento carcerario; (2) la decisione non avrebbe valutato correttamente l'adeguatezza e la proporzionalità della misura alternativa, contestando la presunta inidoneità del domicilio e chiedendo motivazione sull'inidoneità del braccialetto elettronico come misura alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse. La Corte ha rilevato che, nel frattempo, il ricorrente aveva visto dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna (udienza del 3/10/2024), rendendo la sentenza di condanna definitiva: lo stato detentivo è quindi riconducibile all'esecuzione della pena e non più ad una finalità cautelare, per cui l'impugnazione cautelare diventa priva di interesse. Perciò il ricorso cautelare non è più sindacabile. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Sez. 3 - Sentenza n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 - 01
«in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.»
Principio giurisprudenziale secondo cui la definitività della sentenza di condanna rende priva di interesse l'impugnazione cautelare: la custodia passa a funzione esecutiva e non più cautelare.
Sez. 3, Sentenza n. 46795 del 20/11/2008, Ambesi, Rv. 242267 - 01
Conferma il principio per cui l'impugnazione avverso provvedimenti de libertate è inammissibile quando il titolo cautelare sia sovrapposto dall'ordine di esecuzione derivante da sentenza definitiva.
Sez. U, Sentenza n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167 - 01
Ulteriore precedente che sostiene l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare quando la sentenza di condanna sia divenuta definitiva, cambiando la natura giuridica della detenzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e per la comminazione di sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o privo di fondamento.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sul dovere di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto.
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna diventa definitiva mentre è pendente il ricorso cautelare, l'impugnazione de libertate è inammissibile per carenza d'interesse, perché lo stato detentivo è riconducibile all'esecuzione della pena e non più a finalità cautelare.
- Prima di proporre una impugnazione cautelare è essenziale verificare lo stato processuale sostanziale: l'esistenza di un titolo esecutivo definitivo elimina l'idoneità dell'azione cautelare.
- Le doglianze sulla incompatibilità della detenzione con condizioni di salute vanno documentate con certificazioni mediche aggiornate e corredate da valutazioni concrete sulle condizioni carcerarie (sovraffollamento, possibilità di cure), perché la motivazione del giudice richiede elementi specifici.
- Quando si chiede la sostituzione della custodia con misure alternative, occorre dimostrare l'idoneità del domicilio e, se rilevante, spiegare perché strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico) non siano adeguati; il difensore deve anticipare e documentare questi profili.
- Ricorsi manifestamente privi di interesse o determinati da negligenza possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); valutare preliminarmente la fondatezza e l'utilità dell'impugnazione.
- Il giudice, anche quando respinge richieste cautelari per motivi formali o di interesse, provvede agli adempimenti amministrativi necessari (es. informare il direttore dell'istituto) e la decisione non comporta automaticamente la liberazione del detenuto.
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