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Sentenza

Sentenza n. 115/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n.174/2025 del Tribunale di Pescara - RG.1590/2024, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.

Giustizia amministrativa202500614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza del Tribunale di Pescara che riconosceva somme spettanti a titolo di Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 174/2025 del Tribunale di Pescara, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento di somme a titolo di Bonus Carta del Docente. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme spettanti. La ricorrente ha quindi rappresentato l'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti per l'oggettivo e pieno soddisfacimento dell'interesse della ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è avvenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e sia stato da questo sollecitato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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