Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 169/2024.

Giustizia amministrativa202407193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento dei presupposti per la prosecuzione autonoma della gestione del servizio idrico integrato e successiva richiesta di trasmissione dei dati necessari al trasferimento al gestore unico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione del diniego adottato dall'ente regionale di governo dell'ambito. Il diniego era fondato sulla mancata dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, in particolare dell'utilizzo efficiente della risorsa e della tutela del corpo idrico. L'appellante ha dedotto, tra l'altro, difetto di motivazione, erroneità della valutazione relativa alla gestione parcellizzata del servizio, presenza di fosse Imhoff e mancato allaccio di alcune utenze alla rete fognaria, mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico imputabile all'inerzia regionale, irrilevanza delle diffide per superamento dei limiti di Escherichia coli in occasione di eventi atmosferici eccezionali, temporaneità del danneggiamento di un depuratore, mancata considerazione dell'adesione allo schema di convergenza ARERA, erronea individuazione di un requisito di eccellenza della gestione comunale e omessa considerazione dell'asserita inefficienza della gestione unitaria. Sono state inoltre riproposte censure relative alla tutela del corpo idrico, all'integrazione della dotazione idrica mediante sorgenti gestite dal gestore unitario e al difetto di istruttoria. La società affidataria ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per riproposizione dei motivi di primo grado e ha evidenziato ulteriori criticità della gestione comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La disciplina del servizio idrico integrato impone, quale regola, la gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale; la gestione autonoma costituisce un'eccezione subordinata alla ricorrenza congiunta di tutti i requisiti dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Per gestione esistente rilevante ai fini della deroga si intendono solo modalità di conduzione legittimamente assunte e formalizzate in atti regolatori o provvedimenti amministrativi, non le gestioni meramente fattuali. Nel caso concreto, il Comune non ha superato le plurime criticità accertate dall'ente d'ambito: presenza di fosse Imhoff in una frazione, scadenza dell'autorizzazione allo scarico, mancato rispetto dei criteri di regolazione ARERA, rete fognaria mista in altra frazione e integrazione della dotazione idrica mediante sorgenti gestite dal gestore unitario. L'adesione allo schema di convergenza ARERA è stata ritenuta elemento formale non sufficiente a dimostrare l'efficienza della gestione. L'asserita onerosità dell'allaccio alla rete fognaria e l'inerzia regionale sul rinnovo dell'autorizzazione non eliminano il dato oggettivo della mancanza dell'autorizzazione; il Comune avrebbe potuto attivare i rimedi contro il silenzio-inadempimento. È stata ritenuta priva di rilevanza decisiva la documentazione prodotta in appello e irrilevante, ai fini della deroga, l'asserita inefficienza della gestione accentrata. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    «Sono fatte salve: [...] b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici [...] utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico»

    La prosecuzione autonoma è eccezionale e richiede la sussistenza contestuale di tutti i requisiti; l'efficienza della gestione e la tutela del corpo idrico devono essere concretamente dimostrate.

  • art. 147, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    «Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti [...] confluiscono nella gestione unica»

    Le gestioni non fatte salve dall'ente d'ambito confluiscono nella gestione unica secondo la disciplina temporale prevista.

  • art. 149-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006

    «[...] nel rispetto [...] del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale [...]»

    Il principio di unicità della gestione costituisce la regola ordinamentale del servizio idrico integrato.

  • art. 141, comma 2, d.lgs. 152/2006

    «[...] deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»

    Efficienza, efficacia ed economicità sono criteri immanenti della gestione del servizio idrico integrato.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La produzione documentale in appello è stata ritenuta comunque priva di rilevanza dirimente, a prescindere dalla sua ammissibilità.

  • art. 9 delibera ARERA 580/2019/R/IDR

    L'adesione allo schema di convergenza non dimostra da sola l'efficienza della gestione autonoma in presenza di plurime criticità sostanziali.

Massime di principio

  • Nel servizio idrico integrato la gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale costituisce la regola, mentre la gestione comunale autonoma è un'eccezione di stretta interpretazione.
  • La deroga prevista dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. 152/2006 è subordinata alla sussistenza contestuale di tutti i requisiti normativi, compresi l'approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate, la localizzazione delle sorgenti in aree protette o paesaggisticamente tutelate, l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico.
  • Ai fini della salvaguardia delle gestioni autonome, per gestione esistente si intende soltanto una modalità di conduzione legittimamente assunta e formalizzata in atti regolatori o provvedimenti amministrativi; non rileva una gestione esercitata di mero fatto.
  • La valutazione dell'efficienza della gestione autonoma può fondarsi su plurimi elementi sostanziali, tra cui la presenza di sistemi depurativi inadeguati, la scadenza dell'autorizzazione allo scarico, il mancato rispetto dei criteri regolatori ARERA, l'inadeguatezza della rete fognaria e l'approvvigionamento integrativo da parte del gestore unitario.
  • L'adesione a uno schema regolatorio o di convergenza ARERA non è, da sola, sufficiente a dimostrare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione autonoma quando persistano criticità oggettive del servizio.
  • L'eventuale inerzia dell'amministrazione competente nel rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non elimina, ai fini della valutazione dell'efficienza del servizio, il dato oggettivo della mancanza dell'autorizzazione; il gestore interessato può attivare i rimedi contro il silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRifiutiAppello
RamiServizi pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.