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Sentenza

Sentenza n. 266/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1202/2023 pubblicata l’11 aprile 2023, resa tra le parti (r.g. n. 2209/2017), che ha respinto il ricorso proposto da Margherita Pluchino per l'esecuzione della sentenza TAR Sicilia – Palermo n. 522/2004 (confermata dal CGA con sentenza n. 498/2014) e, comunque, per la declaratoria di nullità o per l'annullamento: a) della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-A.U.C./1260/AV D/. datata 16 giugno 2017 e spedita, al solo procuratore della ricorrente, in data 19 giugno 2017; b) del verbale del Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale della Polizia di Stato datato 20 maggio 2015, mai conosciuto e trasmesso in allegato alla nota di cui alla lettera a); c) del verbale della commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato datato 30 aprile 2015, mai conosciuto e trasmesso in allegato alla nota di cui alla lettera a); d) ove occorra, della scheda valutativa della dott.ssa Margherita Pluchino; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Nonché per la condanna ai sensi degli artt. 29, 30, 32, e 34 e anche a titolo di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, cpa.

Giustizia amministrativa202301009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia – Palermo che aveva respinto il ricorso per l'esecuzione del giudicato e gli atti ministeriali di rinnovazione dello scrutinio e di rivalutazione della posizione ai fini della promozione a primo dirigente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'esecuzione delle precedenti sentenze che avevano annullato la valutazione della funzionaria, esclusa dal corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, per difetto di motivazione. Il giudicato imponeva una rinnovazione dello scrutinio con motivazione rafforzata, idonea a spiegare la divergenza tra i punteggi attribuiti a categorie di titoli analoghi e omogenei e a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito, nonché la valutazione comparativa con i funzionari promossi. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione, nullità degli atti per violazione ed elusione del giudicato, violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 97 Cost., difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e violazione dell'art. 40, comma 7, d.P.R. n. 335/1982. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse realmente rinnovato la valutazione, ma si fosse limitata a confermare il precedente punteggio di 14,94 nella terza categoria, corredandolo di motivazioni meramente apparenti e senza un'effettiva comparazione con le posizioni dei funzionari promossi. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e il risarcimento del danno, anche in forma specifica.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, ritenendo che il Ministero non avesse correttamente ottemperato al giudicato. L'Amministrazione aveva formalmente dichiarato di avere rinnovato lo scrutinio, ma in concreto aveva mantenuto il medesimo punteggio precedentemente annullato, limitandosi ad aggiungere argomentazioni giustificative. Il giudice ha qualificato tale condotta come ottemperanza meramente apparente: l'annullamento per difetto di motivazione impone infatti la rinnovazione integrale almeno della fase decisoria, senza precondizionare l'esito e senza limitarsi a confermare la precedente decisione con una motivazione postuma o con clausole di stile. È stata inoltre rilevata l'assenza di una reale spiegazione della macroscopica differenza tra i punteggi riferiti a categorie di titoli analoghi e omogenei e l'assenza della necessaria valutazione comparativa con i funzionari promossi. Il Ministero è stato ordinato a rivalutare la posizione dell'appellante entro sessanta giorni, nel rispetto dell'effetto conformativo del giudicato e delle ulteriori indicazioni della sentenza, con divieto di attribuire un punteggio uguale o inferiore a quello annullato. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza o per contestazioni sull'ulteriore attività, il Prefetto di Roma in carica, con facoltà di delega a un ex dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescenza. Le spese del doppio grado, pari a 6.000 euro oltre accessori e contributi unificati, sono state poste a carico del Ministero; è stato altresì previsto un acconto di 4.000 euro per il commissario ad acta, a carico solidale delle parti e nei rapporti interni del solo Ministero.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L'appellante ne ha invocato la violazione per sostenere la nullità degli atti adottati in elusione del giudicato; il Collegio ha deciso la controversia principalmente accertando l'inottemperanza e ordinando la riedizione del potere.

  • art. 3 l. 241/1990

    La rinnovazione della valutazione doveva essere assistita da una motivazione puntuale, concreta e verificabile, idonea a spiegare la correlazione tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento che devono orientare la rinnovazione dello scrutinio e la valutazione comparativa.

  • art. 40, comma 7, d.P.R. 335/1982

    La disposizione è stata invocata dall'appellante con riferimento ai criteri applicabili allo scrutinio per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato; il Collegio ha fondato l'accoglimento soprattutto sull'effetto conformativo del giudicato.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni poste a fondamento delle domande proposte.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda risarcitoria e per il risarcimento in forma specifica; la decisione definisce invece le modalità di ottemperanza senza liquidare un autonomo risarcimento.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni poste a fondamento delle domande.

  • art. 34 c.p.a.

    Il giudice ha esercitato i poteri conformativi e sostitutivi propri del giudizio di ottemperanza, fissando il termine per la riedizione del potere e nominando, ove occorra, un commissario ad acta.

  • art. 34, commi 1 e 3, c.p.a.

    Invocato per la condanna dell'Amministrazione e per il risarcimento; il dispositivo ha ordinato l'ottemperanza, senza accogliere una distinta domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è annullato per difetto di motivazione, l'effetto conformativo del giudicato impone la rinnovazione effettiva e integrale almeno della fase decisoria, senza che l'Amministrazione possa limitarsi a confermare il precedente esito mediante una motivazione aggiunta o postuma.
  • La riedizione del potere successiva all'annullamento per difetto di motivazione deve svolgersi senza precondizionamento dell'esito; la mera riproposizione del medesimo risultato, accompagnata da clausole di stile o da argomentazioni meramente confermative, integra ottemperanza apparente e violazione del giudicato.
  • Quando categorie di titoli sono analoghe o omogenee, una differenza macroscopica tra i punteggi richiede una motivazione puntuale, fondata su elementi concreti e verificabili, che spieghi la correlazione logica tra la valutazione complessiva e le singole categorie.
  • Nella rinnovazione di uno scrutinio comparativo, l'Amministrazione deve esplicitare, ove richiesto dal giudicato e dai criteri della procedura, la comparazione tra la posizione rivalutata e quella dei candidati promossi; la mancata valutazione comparativa può rendere apparente l'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per la riedizione del potere, impartire prescrizioni conformative ulteriori coerenti con il giudicato e nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza o di contestazioni sull'attività esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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