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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23703/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento in estensione di una società, pronunciata dal tribunale e poi impugnata con reclamo. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo, ritenendo che la comunicazione/notifica integrale della sentenza fallimentare effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC al difensore costituito nel procedimento prefallimentare fosse idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni previsto per il reclamo ex art. 18, comma 4, l.f. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 17 e 18 l.f., 133, comma 2, c.p.c. e 325 c.p.c., sostenendo che il termine breve non sarebbe decorso perché la disciplina dell'art. 133 c.p.c., come novellata, escluderebbe l'idoneità della comunicazione di cancelleria a far decorrere i termini; 2) violazione dell'art. 15 l.f., contestando la validità della notifica del ricorso introduttivo del fallimento eseguita presso l'ex legale rappresentante della società cessata; 3) violazione dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società cessata, ritenuti litisconsorti necessari. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, se il reclamo fosse stato tempestivo, avrebbero dovuto essere esaminati anche i motivi attinenti alla nullità della notifica del ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia fallimentare, la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita dal cancelliere a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 17 l.f. e dell'art. 16, comma 4, d.l. 179/2012, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre reclamo ex art. 18, comma 4, l.f.; la novella dell'art. 133, comma 2, c.p.c. non incide sulle norme speciali che ancorano la decorrenza del termine alla comunicazione di cancelleria. Poiché la notifica era stata ritualmente eseguita e il reclamo era stato depositato quando il termine era ormai spirato, la declaratoria di tardività è stata confermata. I motivi residui sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500 alla Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 147, quinto comma, l.f.

    estensione del fallimento

    richiamato come base della dichiarazione di fallimento in estensione della società ricorrente.

  • art. 17 l.f.

    la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento da parte della cancelleria, anche via PEC, fa decorrere il termine breve per il reclamo.

  • art. 18, comma 4, l.f.

    il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza; il termine breve decorre dalla notifica integrale effettuata dal cancelliere.

  • art. 18, comma 11, l.f.

    richiamato in giurisprudenza di legittimità come disposizione analoga che conferma l'idoneità della notifica di cancelleria a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione.

  • art. 133, secondo comma, c.p.c.

    la modifica introdotta dalla riforma non si applica in senso ostativo alle norme speciali fallimentari che prevedono la decorrenza del termine breve dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato solo dal ricorrente; la Corte esclude che il nuovo art. 133 c.p.c. impedisca la decorrenza del termine breve nei casi disciplinati da norme speciali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata come parametro dei vizi dedotti con i motivi di ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la questione è coperta da orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 15 l.f.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica del ricorso introduttivo.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per dedurre la violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012

    consente la notifica telematica a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi; la notifica eseguita in tale forma è idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato per le forme della notificazione cui rinvia l'art. 17 l.f.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo richiamato solo in via subordinata; non applicabile quando vi sia stata regolare notifica ex art. 17 l.f.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 1, comma 1-bis

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, la notificazione integrale della sentenza dichiarativa di fallimento eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC al difensore costituito è idonea a far decorrere il termine breve per proporre reclamo, salvo omessa o invalida notificazione nei modi di legge.
  • Le norme speciali della legge fallimentare che collegano la decorrenza del termine d'impugnazione alla comunicazione/notificazione della cancelleria prevalgono sulla disciplina generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato, che opera per gli atti a impulso di parte.
  • Quando il reclamo è proposto oltre il termine breve decorrente da una valida notificazione della sentenza fallimentare, l'impugnazione è tardiva e i motivi ulteriori restano privi di interesse o comunque inammissibili.
  • In presenza di orientamento consolidato di legittimità sul punto decisivo, il motivo di ricorso che ripropone la stessa questione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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