Cassazione Civile, Ordinanza n. 22938/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI emessi per il recupero a tassazione dell’imposta dovuta in relazione agli anni 2010 e 2011 su terreni qualificati come edificabili. In primo grado l’impugnazione della società era stata respinta; la Commissione tributaria regionale, in riforma, ha invece accolto l’appello della contribuente ritenendo legittimo il valore venale dichiarato o, comunque, non giustificata la maggiore pretesa del Comune, valorizzando la delibera comunale sui valori per zone omogenee, i costi di urbanizzazione sostenuti, la cessione gratuita di una parte rilevante delle aree e la sostanziale stabilità della capacità edificatoria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 sostenendo che la CTR avrebbe errato nel fare riferimento al valore di acquisto di terreni originariamente agricoli e a una perizia riferita al 2003, anziché al valore corrente al 1° gennaio degli anni di imposizione, tenendo conto dell’urbanizzazione e della convenzione di lottizzazione; con il secondo motivo ha lamentato che la sentenza avesse ritenuto congruo un valore di € 200,00 al mq. pur avallando una base imponibile inferiore a quella dichiarata dalla parte (€ 189,00 al mq.), senza una stima puntuale. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione della normativa sulla motivazione degli avvisi di accertamento e dello Statuto del contribuente, perché gli atti impugnati si sarebbero limitati a formule stereotipate senza indicare i criteri effettivi di determinazione del maggior valore venale e i valori comparativi utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la CTR aveva svolto un accertamento in fatto specifico sulla congruità del valore venale delle aree, considerando i dati istruttori offerti da entrambe le parti, la delibera comunale sui valori per zone omogenee e i costi di urbanizzazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tali delibere comunali hanno funzione di mera presunzione semplice e di supporto razionale per il giudice, e ha ribadito che nella determinazione della base imponibile delle aree edificabili occorre tenere conto dell’attualità delle potenzialità edificatorie e dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione. Ha inoltre precisato che le censure del Comune miravano in realtà a un non consentito riesame del materiale istruttorio, senza indicare un vero vizio di violazione di legge o un omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito, perché la reiezione del ricorso principale ha reso priva di attualità l’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dalla parte totalmente vittoriosa nel merito. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Per la determinazione della base imponibile ICI delle aree edificabili rileva il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenendo conto delle caratteristiche del bene e del contesto urbanistico.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Le delibere comunali che determinano per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili sono utilizzabili come parametro di riferimento e hanno valore di supporto presuntivo, non vincolante in senso assoluto.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Richiamata dalla contribuente in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, ma il ricorso incidentale è stato assorbito.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamata dalla contribuente in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi, ma il ricorso incidentale è stato assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare un errore nell’interpretazione o applicazione della norma, non una mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La censura per omesso esame di fatti decisivi richiede l’indicazione di un preciso fatto storico decisivo; non è ammessa come strumento per rivalutare il merito delle prove.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella determinazione del valore imponibile delle aree edificabili ai fini ICI il giudice deve considerare il valore venale in comune commercio al momento di riferimento, tenendo conto della concreta situazione urbanistica, dell’attualità delle potenzialità edificatorie e degli eventuali oneri di urbanizzazione.
- Le delibere comunali che predeterminano valori medi per zone omogenee hanno natura di parametro presuntivo e di ausilio al giudice, assimilabile a una fonte di presunzioni semplici, ma non sostituiscono l’accertamento giudiziale concreto.
- La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito; quando si contesta la valutazione delle prove o la stima del valore del bene, la censura attiene semmai al vizio motivazionale e non a un errore nell’interpretazione della norma.
- Il ricorso incidentale della parte integralmente vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali o preliminari assume natura condizionata e resta assorbito se il ricorso principale viene respinto, difettando un interesse attuale alla sua trattazione.
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