Cassazione Civile, Ordinanza n. 00056/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario crediti)
La controversia
La società ricorrente, cessionaria dei crediti di una struttura sanitaria privata che aveva erogato prestazioni di diagnostica strumentale e riabilitazione tra il 2006 e il 2008, ha impugnato la sentenza d’appello che aveva confermato in parte il rigetto delle domande di pagamento verso l’ASL e la Regione. La controversia riguardava quattro profili: applicazione dei c.d. tetti di spesa alle strutture sanitarie equiparate alle pubbliche; applicazione dello sconto tariffario del 2% previsto dalla legge finanziaria 2007; debenza degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002; debenza di interessi convenzionali previsti da una disciplina regionale/capitolare. La ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che le strutture ospedaliere classificate e gli IRCCS equiparati alle strutture pubbliche non fossero assoggettabili ai tetti di spesa almeno nel periodo considerato; che lo sconto del 2% valesse solo per strutture private accreditate e non per quelle equiparate; che gli interessi moratori europei spettassero perché il rapporto era successivo all’8 agosto 2002 o comunque perché il rapporto si era rinnovato annualmente; e che gli interessi convenzionali fossero stati pattuiti contrattualmente e non derivassero da una mera norma regionale. Sono stati inoltre proposti motivi subordinati su corrispondenza tra chiesto e pronunciato e arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo che per il periodo in esame le strutture ospedaliere classificate e gli IRCCS equiparati alle strutture pubbliche non fossero soggetti ai tetti di spesa e che, conseguentemente, non potesse applicarsi ad essi lo sconto tariffario previsto per le strutture private accreditate. Ha dichiarato assorbiti i motivi subordinati (secondo, terzo, sesto e settimo). Ha invece ritenuto infondato il quarto motivo, sulla motivazione apparente relativa allo sconto del 2%, e infondato l’ottavo motivo, escludendo gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 perché il rapporto era sorto prima dell’8 agosto 2002 e non era sufficiente richiamare una qualificazione amministrativa o una rinnovazione annuale del rapporto. Ha dichiarato inammissibile il nono motivo sugli interessi convenzionali per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 1, commi 4 e 6
Richiamata per sostenere l’equiparazione degli ospedali classificati e degli IRCCS alle strutture ospedaliere pubbliche nel sistema sanitario.
d.P.R. 27 marzo 1979, n. 130, art. 129
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sull’equiparazione delle strutture sanitarie.
l. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 25, 41, 42 e 43
Richiamati per la disciplina del servizio sanitario e del ruolo delle strutture equiparate.
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 25
Richiamato nel sistema normativo sulle strutture sanitarie e sul personale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1, comma 18, 4, comma 12, e 8-quinquies, comma 2
Usati per distinguere gli accordi con strutture pubbliche/equiparate dai contratti con strutture accreditate.
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, artt. 1 e 13
Richiamati nel contesto dell’evoluzione del sistema di accreditamento e programmazione sanitaria.
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 79
Richiamato per la modifica dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e per il nuovo regime dei tetti di spesa dal 1° gennaio 2009.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o)
Indicata come base legislativa dello sconto tariffario del 2% per le strutture accreditate.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione apparente della sentenza d’appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul contenuto della motivazione della sentenza.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per la censura di falsa applicazione della norma sullo sconto tariffario.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi subordinati per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2041 c.c.
Richiamato nei motivi subordinati sull’arricchimento senza causa verso la pubblica amministrazione.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 11
Le sue disposizioni non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002; per questo sono stati esclusi gli interessi di mora se il rapporto era anteriore a tale data.
art. 1321 c.c.
Richiamato per sostenere la natura contrattuale del rapporto ai fini degli interessi di mora.
artt. 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Richiamati dal motivo sugli interessi convenzionali e sulla disciplina dei capitolati generali.
artt. 1321, 1322, 1372 c.c.
Richiamati per sostenere l’esistenza di un vincolo contrattuale e la sua efficacia obbligatoria.
artt. 1362 e 1371 c.c.
Richiamati per l’interpretazione della pattuizione relativa agli interessi convenzionali.
Massime di principio
- Per il periodo antecedente alla riforma introdotta dal d.l. 112/2008, le strutture ospedaliere classificate, gli IRCCS e gli altri enti equiparati alle strutture pubbliche non sono assimilabili alle strutture private accreditate ai fini dell’applicazione dei tetti di spesa: la loro funzione pubblicistica impedisce di ridurre la remunerazione entro un limite quantitativo esterno che non può tradursi nella compressione dell’obbligo di erogare le prestazioni dovute.
- Lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria 2007 si applica alle strutture private accreditate; non è automaticamente estensibile alle strutture equiparate alle pubbliche, le quali seguono un diverso regime di rapporto con il servizio sanitario regionale.
- In materia di motivazione apparente, il vizio sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica può essere sufficiente se, dal contesto, risulta individuabile la norma o il criterio applicato.
- Gli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002 spettano solo se il contratto rilevante è stato concluso dopo l’8 agosto 2002; non basta la successiva attribuzione di una qualificazione amministrativa alla struttura, se il rapporto sostanziale ha origine anteriore.
- Nel settore sanitario, il regime delle autorizzazioni, dell’accreditamento e dell’accordo contrattuale delimita il momento in cui il rapporto con la pubblica amministrazione assume natura contrattuale rilevante anche ai fini dell’applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento.
- La deduzione della natura contrattuale di una previsione sugli interessi deve essere specifica e chiara; se il motivo non chiarisce se si contesta la fonte normativa o la sua recezione in un accordo, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
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