Cassazione Penale, Ordinanza n. 01558/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in accoglimento della richiesta congiunta del pubblico ministero e dell'imputato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena in conformità all'accordo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la pena concordata fosse eccessiva e sproporzionata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non denunciava alcuna illegalità della pena, ma mirava soltanto a contestare la misura della pena pattuita e recepita in sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione contro la misura della pena concordata è inammissibile quando non venga dedotta l'illegalità della pena stessa, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito nella decisione, non è unilateralmente modificabile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello
Consente la definizione concordata del giudizio di appello; una volta recepito l'accordo nella decisione, la pena concordata non può essere contestata in cassazione se non per dedurne l'illegalità.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza ulteriore contraddittorio, con le conseguenze economiche previste.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità o sproporzione della pena concordata, se non è dedotta una sua illegalità.
- Il negozio processuale concluso dalle parti e recepito dal giudice non è unilateralmente modificabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla legalità della pena.
- Quando il ricorso sia inammissibile e non emerga l'assenza di colpa nella sua proposizione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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