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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01558/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in accoglimento della richiesta congiunta del pubblico ministero e dell'imputato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena in conformità all'accordo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la pena concordata fosse eccessiva e sproporzionata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non denunciava alcuna illegalità della pena, ma mirava soltanto a contestare la misura della pena pattuita e recepita in sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione contro la misura della pena concordata è inammissibile quando non venga dedotta l'illegalità della pena stessa, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito nella decisione, non è unilateralmente modificabile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    Consente la definizione concordata del giudizio di appello; una volta recepito l'accordo nella decisione, la pena concordata non può essere contestata in cassazione se non per dedurne l'illegalità.

  • art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza ulteriore contraddittorio, con le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità o sproporzione della pena concordata, se non è dedotta una sua illegalità.
  • Il negozio processuale concluso dalle parti e recepito dal giudice non è unilateralmente modificabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla legalità della pena.
  • Quando il ricorso sia inammissibile e non emerga l'assenza di colpa nella sua proposizione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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