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Parere

Parere n. 1676/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla Mercurio s.r.l. contro la Regione Puglia e nei confronti del Ministero della salute, della dottoressa Paola Iaia e della dottoressa Maria Elisa Abbenanti: 1. per l’annullamento: - della deliberazione di Giunta Regionale n. 435 del 7 aprile 2025 (BURP n. 30 del 14 aprile 2025), recante "Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia. Determinazioni"; - dell'atto dirigenziale n. 33 dell’11 aprile 2025 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 14 aprile 2025), avente ad oggetto: "Indizione bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 4 della L. 362/1991"e dell'annesso allegato A costituente il bando di gara; - dell'atto dirigenziale n. 4 dell’11 giugno 2025 (pubblicato sul B.U.R.P in data 19 giugno 2025), avente ad oggetto: "Adempimenti di cui alla D.G.R. 435/2025 -Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esame, ai sensi dell'art. 4 della L. 362/1991, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche, di nuova istituzione o vacanti, disponibili per il privato esercizio di cui alla D.D. n. 33 del 11.4.2025"; - dell’atto dirigenziale n. 53 del 9 giugno 2025 (pubblicato in via G.U.R.P. n. 49 del 19 giugno 2025), avente ad oggetto “D.D. n. 33 dell’11.4.2025 recante “Indizione bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della l. 362/1991, avente ad oggetto: Ammissione dei candidati con riserva”; - dell’atto dirigenziale n. 54 dell’11 giugno 2025 avente ad oggetto “Atto di ricognizione sedi farmaceutiche vacanti e/o disponibili ex art. 2 del bando” e dell’annesso Allegato 1; - nonché di tutti gli altri provvedimenti presupposto, connessi e/o consequenziali; 2. ovvero, in via subordinata, per l’annullamento dell'atto dirigenziale n. 33 dell’11 aprile 2025 adottato dalla dirigente sezione farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia (pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 14 aprile 2025), avente ad oggetto: "Indizione bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 4 della L. 362/1991" e dell'annesso allegato A costituente il bando di gara nella parte in cui quest'ultimo, agli artt. 2, 16 e 18, permette il successivo ampliamento delle sede messe originariamente a concorso, peraltro a termini di partecipazione spirati; 3. e conseguentemente per illegittimità derivata e l'annullamento: - dell'atto dirigenziale n. 54 dell’11 giugno 2025 della Regione Puglia (pubblicato sul B.U.R.P. n. 49 del 19 giugno 2025), avente ad oggetto: "Atto di ricognizione sedi farmaceutiche vacanti e/o disponibili ex art. 2 del bando" e dell'annesso allegato 1; - nonché, ove di interesse, di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, né le questioni costituzionali o quelle concernenti il diritto dell'Unione europea. Ha rilevato che l'opposizione della Regione Puglia era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente riassunto in sede giurisdizionale. Per tale ragione ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti regionali relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale, il bando di concorso, gli atti di ammissione con riserva dei candidati, la nomina della commissione esaminatrice e l'atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti o disponibili. In via subordinata, ha contestato specificamente gli articoli 2, 16 e 18 del bando, nella parte in cui consentirebbero l'ampliamento delle sedi messe a concorso dopo la scadenza del termine di partecipazione. Sono stati dedotti cinque gruppi di censure, riguardanti, tra l'altro, la violazione della legge n. 362/1991, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'eccesso di potere, lo sviamento, la violazione della par condicio, del buon andamento e del legittimo affidamento, nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Nel corso del procedimento la Regione Puglia ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR Puglia - Bari ai sensi dell'art. 48 c.p.a.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

L'opposizione proposta dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Puglia - Bari ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; una volta avvenuta la riassunzione davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario diviene improcedibile.

  • art. 48 c.p.a.

    atto di costituzione in giudizio e riassunzione del ricorso

    La riassunzione dinanzi al TAR competente a seguito dell'opposizione consente la prosecuzione del giudizio in sede giurisdizionale.

  • art. 4 l. n. 362/1991

    concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche

    È indicato quale base normativa del bando regionale impugnato, ma non è stato esaminato nel merito dal Consiglio di Stato.

  • art. 7 l. n. 362/1991

    È richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nel primo motivo, senza esame di merito a causa della trasposizione.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    È richiamato per l'istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, non esaminata.

  • art. 267 TFUE

    È richiamato per l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non esaminata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione resistente propone opposizione rituale e tempestiva al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume il giudizio davanti al TAR competente ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale preclude al Consiglio di Stato l'esame del merito delle censure dedotte, comprese le questioni di legittimità costituzionale e le istanze di rinvio pregiudiziale europeo.

Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a sedi farmaceutiche

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società contro la Regione Puglia, concernente gli atti di indizione e svolgimento di un concorso pubblico regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. Il Ministero della salute ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il parere del Consiglio di Stato.

Atti impugnati e censure

La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale, il bando di concorso, gli atti di ammissione con riserva, la nomina della commissione esaminatrice e l'atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti o disponibili. In via subordinata, ha contestato gli articoli 2, 16 e 18 del bando, ritenendo illegittima la possibilità di ampliare le sedi messe a concorso dopo la scadenza del termine di partecipazione.

I motivi dedotti riguardavano la violazione della legge n. 362/1991, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, lo sviamento, la violazione della par condicio, del buon andamento, dell'imparzialità e del legittimo affidamento. La ricorrente aveva inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 362/1991 e chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione agli artt. 49 e 63 TFUE e agli artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Opposizione della Regione e riassunzione

La Regione Puglia ha notificato alle altre parti, il 6 novembre 2025, un atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto in sede giurisdizionale. A seguito dell'atto di costituzione in giudizio notificato il 16 dicembre 2025, la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Puglia - Bari ai sensi dell'art. 48 c.p.a.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione della Regione e ha preso atto dell'avvenuta riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo competente. Tali circostanze determinano la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale e impediscono l'ulteriore trattazione del ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato le censure sostanziali, la legittimità degli atti regionali, la questione di costituzionalità né l'istanza di rinvio pregiudiziale europeo.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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