Cassazione Civile, Ordinanza n. 05617/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I soci illimitatamente responsabili di una società di persone, insieme a una socia intervenuta, hanno proposto querela di falso contro i processi verbali di verifica redatti dalla Guardia di Finanza nell’ambito di accertamenti fiscali eseguiti presso la società, dai quali erano poi scaturiti avvisi di accertamento impugnati davanti al giudice tributario. La doglianza era fondata su due profili: la sottoscrizione di alcuni verbali da parte di soggetti asseritamente non presenti alle operazioni di verifica e la non autografia di varie firme apposte sui verbali stessi. In appello i ricorrenti hanno contestato anche l’irrilevanza attribuita alla falsità delle firme e l’asserita carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: violazione delle norme sulla verbalizzazione e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che l’autenticità della firma di un solo verbalizzante non potesse neutralizzare la falsità delle altre sottoscrizioni su un atto pubblico; omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte territoriale richiamato un precedente non pertinente; nullità per omessa pronuncia sul distinto profilo di falsità relativo all’assenza di alcuni verbalizzanti alle operazioni; nullità per erronea esclusione della legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, che aveva poi utilizzato gli atti di verifica a fondamento della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che il principio secondo cui la sottoscrizione di uno solo dei verificatori è sufficiente a rendere valido il processo verbale di verifica si applichi anche ai verbali di accesso; ha però accolto il terzo motivo, rilevando l’omessa pronuncia sul diverso profilo di falsità relativo alla presenza/assenza dei verbalizzanti alle operazioni; ha accolto anche il quarto motivo, affermando la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate in quanto soggetto che aveva fatto valere i verbali impugnati nel giudizio tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
richiamato dai ricorrenti come base normativa sulla verbalizzazione fiscale e sulla rilevanza probatoria degli atti di verifica
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la norma viene letta come riferita non solo al processo verbale di constatazione, ma anche ai verbali dei singoli accessi; non impone la sottoscrizione di tutti i verificatori, sicché la firma di uno solo può bastare alla validità del verbale
art. 63 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dai ricorrenti nella censura di violazione delle regole sull’attività di verifica fiscale
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti nella censura di violazione delle regole sull’attività di verifica fiscale
art. 2 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68
richiamato dai ricorrenti nella censura di violazione delle regole sull’attività della Guardia di Finanza
art. 2700 cod. civ.
l’atto pubblico fa piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza; tuttavia, se almeno una sottoscrizione autentica consente di attribuire efficacia al verbale, la falsità delle altre firme diventa irrilevante solo con riguardo a ciò che proviene dal sottoscrittore genuino
art. 112 cod. proc. civ.
l’omessa pronuncia su un autonomo profilo di falsità integra vizio denunciabile e comporta cassazione sul punto
art. 77 cod. proc. civ.
richiamato come parametro della censura sulla legittimazione passiva, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul principio secondo cui è legittimato chi intende avvalersi del documento in giudizio
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
il richiamo a un precedente giurisprudenziale non pertinente attiene alla motivazione in diritto e non integra il vizio di omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- Nel giudizio di querela di falso avente a oggetto verbali di verifica fiscale, la sottoscrizione autentica di uno solo dei verificatori può essere sufficiente a rendere valido il verbale e ad attribuirgli efficacia di atto pubblico, in mancanza di una previsione normativa che imponga la firma di tutti gli operanti.
- La falsità di alcune sottoscrizioni su un verbale di verifica diventa irrilevante solo rispetto alle attestazioni riferibili al pubblico ufficiale che ha effettivamente sottoscritto; non sana, invece, eventuali contestazioni diverse e autonome sulla presenza o partecipazione dei verbalizzanti alle operazioni.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti i distinti profili di falsità dedotti con la querela: l’omessa pronuncia su uno di essi integra un vizio della sentenza.
- Nel giudizio di falso la legittimazione passiva spetta al soggetto che intende avvalersi del documento nel processo per fondare la propria domanda o eccezione, non necessariamente all’autore materiale dell’atto o del preteso falso.
- Il richiamo a un precedente giurisprudenziale non pertinente, quando attiene alla motivazione in diritto e non alla ricostruzione dei fatti, non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
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