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Sentenza

Sentenza n. 1030/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per il riconoscimento e la declaratoria della spettanza all’odierno ricorrente, in qualità di agente della Polizia di Stato, del trattamento forfettario di missione di cui agli artt. 13, comma 12, del D.P.R. 51/2009 e 7, comma 9, del D.P.R. 164/2002, illegittimamente negato dalla Questura di Vibo Valentia con note numm. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202200577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego del trattamento economico forfettario di missione adottato dalla Questura di Vibo Valentia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, era stato aggregato presso altra sede per lo svolgimento di un'attività investigativa qualificata come complessa, riservata, indispensabile e indifferibile. La Direzione Centrale Anticrimine aveva autorizzato il trattamento economico forfettario di missione e, successivamente, aveva confermato che, non essendo disponibili strutture alloggiative dell'Amministrazione in loco e considerata la particolare natura dell'incarico, il dipendente avrebbe dovuto utilizzare strutture esterne, anche non convenzionate. La Questura di Vibo Valentia aveva tuttavia negato il trattamento forfettario, ritenendo dovuto il diverso trattamento ordinario di missione. Il primo motivo sosteneva che gli artt. 7, comma 9, d.P.R. 164/2002 e 13, comma 12, d.P.R. 51/2009 non subordinassero il rimborso forfettario all'inesistenza di strutture dell'Amministrazione, ma lo escludessero soltanto in caso di effettiva fruizione del vitto o dell'alloggio a carico dell'Amministrazione. Il secondo motivo deduceva che la specifica autorizzazione della Direzione Centrale Anticrimine fosse giustificata dalla riservatezza dell'attività investigativa e che la Questura fosse priva del potere di disattenderla, essendo la competenza riconducibile all'ufficio che aveva disposto la missione. Erano inoltre dedotte la documentabilità dei fatti e l'eventuale ammissione di prova testimoniale scritta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando le note della Questura e riconoscendo al ricorrente la spettanza del trattamento economico forfettario autorizzato. Il Collegio ha chiarito che le comunicazioni iniziali contenenti la formula "ove ricorrano i presupposti" non costituivano di per sé l'autorizzazione definitiva; tale autorizzazione era invece contenuta nella successiva nota del 3 febbraio 2022 della Direzione Centrale Anticrimine, adottata su richiesta dell'interessato e motivata dalla maggiore convenienza per l'Amministrazione e dalla conformità al servizio da svolgere. Le note della Questura erano illegittime perché avevano omesso di considerare e rispettare tale autorizzazione. Inoltre, l'Amministrazione non aveva contestato lo svolgimento effettivo della missione e altra nota aveva precisato che le relative spese sarebbero state a carico della Direzione Centrale Anticrimine. Il giudice ha quindi riconosciuto il trattamento forfettario nei limiti e secondo quanto autorizzato dalla nota del 3 febbraio 2022. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, d.P.R. 164/2002

    L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione.

    La norma consente l'autorizzazione preventiva del trattamento forfettario e ne esclude la concessione soltanto quando il personale fruisca effettivamente di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione; il provvedimento rilevante è quello adottato dall'ufficio competente a disporre la missione.

  • art. 13, comma 12, d.P.R. 51/2009

    L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.

    Il beneficio spetta quando sia stato preventivamente autorizzato e non ricorra l'effettiva fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione; l'amministrazione non può negarlo omettendo di considerare l'autorizzazione dell'ufficio competente.

  • art. 63, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla prospettata ammissione della testimonianza scritta, senza che il TAR abbia fondato su tale mezzo la decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina le modalità dell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Massime di principio

  • Quando la disciplina del trattamento forfettario di missione esclude il beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione, la mera esistenza di strutture amministrative nella sede di missione non equivale alla loro effettiva utilizzazione e non costituisce, di per sé, causa ostativa al trattamento.
  • L'autorizzazione al trattamento forfettario di missione deve essere individuata nell'atto che, alla luce del contenuto complessivo della documentazione, esprime una determinazione definitiva e non in comunicazioni che si limitino a rinviare alla verifica dei presupposti.
  • L'amministrazione che nega il trattamento forfettario non può ignorare l'autorizzazione adottata dall'ufficio competente a disporre la missione, soprattutto quando lo svolgimento della missione non sia contestato e le ragioni organizzative o operative dell'impiego di strutture esterne risultino documentate.
  • La particolare riservatezza e delicatezza di un'attività investigativa può giustificare l'autorizzazione all'utilizzo di strutture esterne per vitto e alloggio e, conseguentemente, il riconoscimento del trattamento forfettario previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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