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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16002/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano la restituzione di telefoni cellulari sequestrati il 7/3/2024. Con decreto del 30/10/2024 il Procuratore della Repubblica rigettò la richiesta di restituzione. Le ricorrenti proposero ricorso per cassazione denunciando abnormità del provvedimento e sostenendo che il Pubblico Ministero avrebbe negato la restituzione di beni già dissequestrati l'11/10/2024, sostenendo che il decreto fosse estraneo all'ordinamento processuale e in contrasto con normativa e giurisprudenza sovranazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto corretta la linea seguita dal Tribunale del riesame di Catanzaro (ordinanze 19/11/2024) che aveva già dichiarato inammissibile il gravame, perché il rimedio esperibile contro il rigetto della restituzione è l'opposizione al giudice per le indagini preliminari ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., e non il ricorso per cassazione. La Corte ha escluso qualsiasi abnormità del decreto del Procuratore, ha confermato che il provvedimento è conforme all'ordinamento processuale e ha disposto la condanna delle ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., previa valutazione richiamata dalla sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Durante le indagini preliminari la richiesta di restituzione di cose sequestrate va rivolta al pubblico ministero; in caso di rigetto il rimedio è l'opposizione al giudice per le indagini preliminari (GIP) ai sensi dell'art. 263, comma 5. Se l'interessato adisce direttamente il GIP nella stessa fase, il provvedimento emesso può essere affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.

  • Cass. Sez. 2, n. 6976 del 6/10/2022 (Papalia), Rv. 284183

    Sez. 2, n. 6976 del 6/10/2022, Papalia, Rv. 284183

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la restituzione delle cose sequestrate deve essere richiesta al PM nella fase delle indagini preliminari e che il ricorso diretto al GIP comporta profili di nullità per incompetenza funzionale.

  • Tribunale del riesame di Catanzaro, ordinanze 19/11/2024

    ordinanze del Tribunale del riesame di Catanzaro del 19/11/2024

    Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il gravame delle indagate avverso lo stesso decreto, confermando che lo strumento di impugnazione corretto è l'opposizione al GIP ex art. 263, comma 5.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni per ricorsi inammissibili: fornisce parametri per valutare se l'istante abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e la relativa misura delle conseguenze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con onere delle spese del procedimento e possibilità di fissare un importo da versare alla Cassa delle ammende; applicato per irrogare la somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In tema di sequestro probatorio, la richiesta di restituzione durante le indagini preliminari deve essere rivolta al pubblico ministero; se il PM rigetta, il rimedio è l'opposizione al GIP ex art. 263, comma 5 c.p.p., non il ricorso per cassazione.
  • Se il soggetto adisce direttamente il GIP nella stessa fase senza passare prima dal PM, il provvedimento eventualmente emesso può essere affetto da nullità per incompetenza funzionale.
  • La cassazione è inammissibile quando non è stato esperito il corretto rimedio impugnatorio previsto dall'ordinamento; questioni procedurali di questo tipo vengono normalmente dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
  • Chi propone ricorsi inammissibili può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte costituzionale fornisce criteri per valutare la colpa nella proposizione del ricorso.
  • Prima di impugnare, verificare sempre le pronunce intermedie (es. ordinanze del riesame) e la corretta via procedurale per evitare sanzioni e l'inammissibilità della impugnazione.

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