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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29302/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna per bancarotta fraudolenta documentale, già confermata in appello, è rimasta ferma. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna di un amministratore formale per bancarotta fraudolenta documentale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: (1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'incidenza delle condotte sulle garanzie dei creditori, censura ritenuta però generica e anche nuova; (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che egli avesse solo una carica formale di amministratore di diritto e che la gestione fosse in realtà del padre, amministratore di fatto; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, anche perché la sentenza impugnata aveva valorizzato dichiarazioni dell'imputato e testimonianze da cui emergeva una sua effettiva collaborazione nella gestione sociale fino alla dismissione della carica; (3) difetto di prova del nesso eziologico tra le condotte contestate e il fallimento, intervenuto sette anni dopo, censura ritenuta inammissibile perché la motivazione di merito aveva correttamente ricondotto le condotte distrattive, protratte nel tempo e di importo non irrisorio, alla consapevolezza del possibile pregiudizio per il ceto creditorio. La Corte ha ribadito che per la bancarotta fraudolenta il dolo generico non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di danneggiare i creditori, essendo sufficiente la cosciente destinazione del patrimonio sociale a fini diversi da quelli di garanzia delle obbligazioni.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La decisione riguarda la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte, richiamando la disciplina della bancarotta fraudolenta, conferma che la responsabilità può fondarsi su condotte distrattive o di alterazione della garanzia patrimoniale senza necessità di provare il fine di danneggiare i creditori.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o che siano generici/inediti sono inammissibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.

  • Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli

    Nella bancarotta fraudolenta per distrazione l'elemento soggettivo è il dolo generico: non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori; basta la cosciente destinazione dei beni sociali a fini diversi da quelli di garanzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a contestare genericamente la motivazione o che prospettano questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove quando la decisione impugnata sia sorretta da un ragionamento logico e coerente.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione o documentale, la responsabilità dell'amministratore non richiede che egli sia l'unico gestore effettivo della società, potendo desumersi la partecipazione alla gestione anche da dichiarazioni dell'imputato e da riscontri testimoniali.
  • Per la bancarotta fraudolenta il dolo è generico: è sufficiente la consapevole volontà di destinare i beni sociali in modo incompatibile con la funzione di garanzia verso i creditori; non serve dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza o il dolo specifico di nuocere ai creditori.
  • La distanza temporale tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento non esclude di per sé la rilevanza penale se la motivazione di merito spiega in modo non illogico il nesso tra le condotte e il pregiudizio per il ceto creditorio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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