Cassazione Penale, Sentenza n. 28999/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello con tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la condanna su presunti rapporti di parentela e su dichiarazioni delle persone offese ritenute inattendibili, nonché per non aver tenuto conto di documenti contrattuali (contratto di affitto del ramo d'azienda) che, a suo dire, giustificavano le richieste di denaro come corrispettivo civilistico per attrezzature/avviamento; si lamenta inoltre che parte della prova fosse costituita da file audio manipolati; (2) vizio di qualificazione del fatto: sostiene che si tratti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di estorsione, per mancanza dell'elemento psicologico dell'illiceità della pretesa; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata determinazione della pena nei minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito; la Corte ha richiamato che la decisione si fondava non solo sulle dichiarazioni delle persone offese ma su plurimi elementi probatori (dichiarazioni di terzi, registrazioni fornite da un giornalista, la fuga di uno degli offesi, ecc.) non affrontati dal ricorrente. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento psicologico necessario all'estorsione, rilevando l'assenza di un titolo per la pretesa e la natura indebita degli assegni richiesti. Il terzo motivo è inammissibile perché impugna valutazioni di merito sulla concessione delle attenuanti e sulla determinazione della pena; la motivazione del diniego è ritenuta non manifestamente illogica e la pena è stata fissata nel rispetto dei criteri legali. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte rileva che i motivi devono attinere a questioni di diritto o a vizi rilevabili in sede di legittimità; argomentazioni che si limitano a una diversa valutazione di fatto sono inammissibili.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma relativa all'onere della motivazione: richiamata nell'ambito delle doglianze sul vizio di motivazione; la Corte richiede che la censura indichi vizi specifici di mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà.
art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Norme sulle prove testimoniali e sulla valutazione delle dichiarazioni: vengono richiamate implicitamente nella contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e nella necessità di valutazione di merito.
art. 46, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle questioni probatorie; la Corte evidenzia che non spetta alla cassazione riformare la valutazione di attendibilità operata dal giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il principio di specificità del motivo di ricorso: la mancata correlazione tra le ragioni del giudice e quelle poste a fondamento dell'impugnazione determina l'inammissibilità.
art. 132 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda che la graduazione della pena è rimessa al giudice di merito se non vi è manifesta illogicità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte accetta la motivazione del giudice di merito circa l'applicazione dei criteri di personalizzazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la facoltà di infliggere una sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di fatto e di prova compiuta dal giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione della credibilità o della persuasività delle prove sono generalmente inammissibili.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (p.es. estorsione vs esercizio di un diritto), il ricorrente deve dedurre un errore di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito, non una semplice divergenza interpretativa.
- Le censure sulle attenuanti generiche e sulla entità della pena incidono sulla discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione sono ammissibili solo se si dimostra manifesta illogicità, arbitrarietà o violazione delle regole di legge sulla determinazione della pena.
- La mancanza di specificità del motivo (cioè la non correlazione tra quanto deciso dal giudice e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione) conduce all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; è quindi essenziale indicare con precisione il vizio di diritto o di motivazione.
- Quando si invocano vizi probatori (es. registrazioni manipolate, dichiarazioni inattendibili), il ricorrente deve dimostrare che il giudice di merito ha omesso, contraddetto o travisato elementi probatori essenziali, non limitarsi a sostenere una diversa lettura delle prove.
- Il rischio pratico di un ricorso manifestamente infondato è la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione a favore della Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza giuridica del ricorso prima del deposito.
- Se si intende contestare la qualificazione civilistica di richieste di denaro che il giudice ha ritenuto estorsive, è utile focalizzarsi su errori nella ricostruzione giuridica dell'elemento psicologico o su omissioni logiche nella motivazione, piuttosto che su mera discordanza fattuale.
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