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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9702/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'accertamento ICI relativo all'anno 2011 per tre serre (B1, B2, C). Il ricorrente deduceva che la classificazione catastale a favore della ruralità (categoria D/10) era stata richiesta con DOCFA il 10 agosto 2012 e convalidata dall'Ufficio il 30 maggio 2013, e che tale iscrizione doveva valere anche per l'anno 2011 per effetto di decorrenze retroattive richiamate dal ricorrente. Contestava altresì l'operato dell'Ufficio (provvedimento del 24/09/2013 e altri atti), riteneva rilevanti provvedimenti di annullamento in autotutela e pronunce della CTP di Pistoia (es. sent. n. 335/01/2014) che avevano affermato la non retroattività di taluni atti, e sollevava questioni relative a manufatti su terreno demaniale ritenuti precari e quindi non accatastabili.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'ICI 2011, rilevava la classificazione catastale inscritta in atti il 23 novembre 2011, non impugnata dal contribuente; la nuova attribuzione di rendita risultante dalla procedura DOCFA del 10/08/2012 convalidata il 30/05/2013 produce effetti retroattivi soltanto a partire dalla data della denuncia (DOCFA) e, comunque, per gli anni successivi alla denuncia stessa, non per l'anno 2011 anteriore alla presentazione della DOCFA. Il Collegio ha inoltre considerato che la specifica retroattività quinquennale è collegata alle domande di variazione ex art. 7 d.l. 13/5/2011 n.70 (convertito), non all'ordinaria procedura DOCFA; le altre censure (omesso esame di atti, rilevanza di annullamenti in autotutela per IRPEF, giudicati, ecc.) non mutano la soluzione in quanto non idonee a estendere la validità della categoria D/10 al 2011. Quanto ai manufatti su suolo demaniale, la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile come tema nuovo non dedotto nei gradi di merito. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma invocata per i motivi di legittimità (omesso esame di un fatto decisivo, violazione di legge, ecc.); la Corte valuta e respinge i motivi fondati su questi parametri

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presupposti probatori e fatti provati; la Corte ricorda che decisioni devono fondarsi su fatti dedotti e provati nel giudizio di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla questione di novità delle censure: il giudice di legittimità respinge questioni nuove non sollevate in sede di merito

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per carenza di motivazione; la Corte giudica la motivazione del giudice di merito integrabile ma complessivamente corretta

  • art. 2909 c.c. (richiamato come art. 2909 c.p.c. nel ricorso)

    richiamato dal ricorrente sul valore del giudicato/efficacia esterna della sentenza di merito; la Corte non riconosce che ciò determini l'esito favorevole per il 2011

  • art. 19, comma 10, d.l. 31 maggio 2010 n. 78

    riferita alla iscrizione transitoria catastale del 23/11/2011; la Corte considera tale attribuzione, non impugnata, rilevante per la determinazione della base imponibile

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (conv. L. 12 luglio 2011 n. 106)

    la Corte ricorda che la domanda di variazione prevista da questa norma può produrre effetti retroattivi (quinquennio antecedente) per il riconoscimento della ruralità

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013 n. 102 (conv. L. 28 ottobre 2013 n. 124)

    le domande di variazione catastale ... producono gli effetti previsti ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda

    norma interpretativa che riconosce efficacia retroattiva quinquennale alle domande di variazione ex art.7 d.l.70/2011; la Corte precisa che tale retroattività non si applica indistintamente alle procedure DOCFA ordinarie

  • art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 22 dicembre 2011 n. 214)

    richiamata in tema di effetti delle domande di variazione presentate ai sensi dell'art.7 d.l.70/2011 e del riconoscimento della ruralità

  • D.M. 26 luglio 2012, art. 1

    disciplinazione del classamento dei fabbricati rurali e delle annotazioni catastali per il riconoscimento della ruralità; la Corte lo richiama come quadro normativo di riferimento

  • d.lgs. n. 504/1992 (norme ICI) e art. 9 d.l. 557/1993 (requisiti ruralità)

    si ribadisce che la classificazione catastale è determinante per l'esenzione ICI: il carico impositivo si basa sulla categoria catastale risultante in atti, salvo impugnazione

  • Cost., artt. 3, 24, 97, 111

    richiamate come parametri costituzionali invocati dal ricorrente (giusto processo, ragionevole durata, buon andamento, imparzialità); la Corte ritiene che tali censure non comportino la riforma richiesta

Massime di principio

  • La classificazione catastale risultante negli atti e non tempestivamente impugnata è elemento decisivo ai fini dell'assoggettamento a ICI: il contribuente che pretende l'esenzione deve impugnare l'atto di classamento o usare la procedura prevista che attribuisce retroattività.
  • La procedura DOCFA ordinar ia, pur potendo determinare una nuova attribuzione di rendita, produce effetti retroattivi a decorrere dalla data della denuncia (presentazione della DOCFA) e, secondo la giurisprudenza citata, vale per gli anni successivi alla denuncia; non si estende automaticamente ad anni anteriori alla presentazione.
  • La retroattività quinquennale (effetti dal quinto anno antecedente alla domanda) è collegata alle specifiche domande di variazione previste dall'art.7 d.l. 13/5/2011 n.70 (e alla successiva interpretazione dell'art.2 c.5-ter d.l.102/2013), non ad ogni variazione catastale ottenuta tramite DOCFA.
  • Se l'Ufficio ha attribuito provvisoriamente una rendita e questa non è stata impugnata, la sua sostituzione con altra attribuzione effettuata successivamente può essere operata solo dimostrando un mutamento dello stato di fatto; non è sufficiente una semplice autocertificazione che contrasti con un precedente accertamento d'ufficio.
  • Atti di annullamento in autotutela o decisioni favorevoli in materia di imposte diverse (es. IRPEF) non sono automaticamente determinanti per l'esito di un contenzioso ICI: va valutata la specificità dell'imposta e della procedura catastale rilevante per l'ICI.
  • Non è possibile introdurre in sede di legittimità questioni nuove non proposte nei gradi di merito; censure nuove relative a fatti o domande non dedotte prima sono inammissibili.
  • Per evitare contestazioni future, il contribuente che intenda ottenere effetti retroattivi dell'esenzione deve: (a) scegliere la procedura normativa che prevede retroattività (ove applicabile), (b) impugnare tempestivamente atti di classamento sfavorevoli, e (c) documentare e provare tempestivamente il mutamento dello stato di fatto.

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