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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30857/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva liquidato in favore del Gravante l'indennizzo per ingiusta detenzione (euro 10.000) sofferta per la custodia cautelare dal 22/02/2012 al 06/03/2012. Il Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., contestando l'assenza di adeguata valutazione di profili di dolo o colpa grave del detenuto, l'esistenza di gravi indizi che giustificavano la misura cautelare, la mancata collaborazione dell'indagato con gli inquirenti (anche per essersi avvalso della facoltà di non rispondere) e richiedeva la revisione dell'entità dell'indennizzo, ritenendo ingiustificato l'ulteriore danno equitativo riconosciuto per lo "strepitus fori" e la diffusione mediatica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, ritenendolo infondato. Ha confermato il diritto alla riparazione riconosciuto dalla Corte d'appello in favore del Gravante, sulla base della mancanza originaria dei gravi indizi di colpevolezza come emerso dal provvedimento di revoca della custodia e dalla successiva sentenza di non luogo a procedere. La Suprema Corte ha precisato che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere utilizzato per escludere il diritto alla riparazione (richiamando la modifica normativa operata dal d.lgs. n. 188/2021), ha confermato il calcolo aritmetico relativo a 14 giorni di detenzione (euro 3.301,48) e ha ritenuto legittima la valutazione equitativa aggiuntiva (tenuto conto della natura traumatica dell'evento, della sofferenza morale, del danno d'immagine e dello "strepitus fori"), così confermando l'importo complessivo liquidato. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La norma è stata interpretata nel senso che l'esercizio del diritto al silenzio non può essere valorizzato negativamente ai fini della negazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

  • d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, art. 4, comma 1, lett. b)

    "Modifica il primo comma dell'art. 314 c.p.p. aggiungendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione"

    Ha adeguato la normativa nazionale alla direttiva UE 2016/343 rafforzando la protezione della presunzione di innocenza e stabilendo che il silenzio dell'imputato non può pregiudicare il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione.

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di analogia per sostenere che la liquidazione della riparazione deve tener conto sia della durata della detenzione sia delle conseguenze personali e familiari: il parametro "equitativo" deve considerare gli effetti specifici della custodia cautelare.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la facoltà dell'indagato/imputato di non rispondere; la Corte conferma che l'esercizio di tale facoltà non può essere valutato negativamente ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. sussiste quando la custodia cautelare è stata disposta in assenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza; le valutazioni del G.I.P. e del G.U.P. che evidenziano tale carenza sono determinanti.
  • L'esercizio della facoltà di non rispondere (diritto al silenzio) non può essere usato per negare o ridurre il diritto alla riparazione; dopo il d.lgs. n. 188/2021 il silenzio non può costituire elemento ostativo ai fini risarcitori.
  • Per contestare efficacemente un'indennità lo Stato deve provare l'esistenza di dolo o di colpa grave dell'indagato, ovvero che il suo comportamento abbia concretamente determinato o prolungato la misura cautelare; mere intercettazioni o la qualifica pubblica dell'interessato non sono di per sé sufficienti.
  • La quantificazione dell'indennizzo si basa su due componenti: il criterio aritmetico (importo giornaliero moltiplicato per i giorni di detenzione) e una valutazione equitativa aggiuntiva per le conseguenze personali, familiari e di immagine (incluso lo 'strepitus fori'); quest'ultima richiede prova di pregiudizi concreti o di diffusione mediatica rilevante.
  • La diffusione mediatica è normalmente irrilevante salvo che sia provata una diffusione eccezionale o conseguenze professionali/familiari gravi; pertanto, per ottenere una maggiorazione è necessaria concreta dimostrazione del danno aggiuntivo.
  • Il giudizio di legittimità non sostituisce il riesame completo del merito: le censure che mirano a una rinnovata valutazione in fatto degli elementi probatori sono, di norma, inammissibili se non indicano vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche.

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