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Sentenza

Sentenza n. 2556/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'ottemperanza della sentenza n. 14545/2024 Tar Lazio Roma, sez. III Bis nrg 12673/2018

Giustizia amministrativa202508270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14545/2024, che aveva annullato i dinieghi di riconoscimento dei titoli esteri

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (titolari di titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14545/2024, con la quale erano stati annullati i dinieghi ministeriali di riconoscimento dei loro titoli esteri. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato i provvedimenti di riconoscimento adottati in favore dei ricorrenti, dando spontanea esecuzione al giudicato. I ricorrenti, preso atto dell'avvenuto riconoscimento, hanno insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione ha spontaneamente eseguito il giudicato mediante l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli esteri. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 550,00 oltre accessori, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. La liquidazione ha tenuto conto della serialità del contenzioso, della ridotta attività difensiva e dell'adempimento intervenuto nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione dà spontanea esecuzione al giudicato e viene così meno l'interesse alla decisione sulla domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue spontaneamente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza il giudice può considerare la serialità del contenzioso, la ridotta attività difensiva e l'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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