Cassazione Penale, Sentenza n. 38719/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato il rigetto della misura cautelare disposto dal GIP, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto inidonee, come riscontri estrinseci individualizzanti, le "chiamate" (dichiarazioni/cennate) che collocherebbero gli odierni resistenti nel medesimo contesto in cui si sarebbe manifestata la domanda estorsiva aggravata contestata; ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) per la ridotta efficacia attribuita a tali riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione del Pubblico ministero era "ellittica": il PM aveva argomentato solo sulla consistenza indiziaria e non aveva rappresentato la sussistenza attuale delle esigenze cautelari necessarie a giustificare la misura (per es. pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione). Perciò mancava l'elemento indispensabile per sostenere l'interesse alla decisione in sede di appello cautelare. Inoltre la Corte ha ricordato il proprio limite di sindacato in cassazione sulla valutazione del valore probatorio delle chiamate in reità: non è consentito riesaminare nel merito il significato concreto delle dichiarazioni, potendosi solo censurare la motivazione per mancata, contraddittoria o illogica argomentazione (art. 606, comma 1, lett. e). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base dell'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero; il ricorso di legittimità prende atto del titolo dell'impugnazione originaria
art. 311 cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico ministero contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame, in quanto il PM non ha adempiuto all'onere di rappresentare la persistenza delle esigenze cautelari
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente circa il valore dei riscontri estrinseci; la Corte osserva che la presunta inosservanza di tale norma non costituisce di per sé vizio deducibile in cassazione ai sensi delle lett. b) o c) dell'art. 606, comma 1, ma può emergere solo come vizio di motivazione (lett. e) se risulti dal provvedimento impugnato
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per dedurre "inosservanza o erronea applicazione" di norme processuali; la Corte afferma che tale censura è inidonea se riguarda questioni di valutazione probatoria o la mancata osservanza formale non prevista a pena di nullità
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Strumento effettivo in cassazione per censurare la decisione del giudice di merito quando vi sia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che solo sotto questo profilo è possibile esaminare la valutazione delle prove
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata per ricordare la relativa presunzione sull'an (elemento soggettivo) in tema di indizi: anche con tale presunzione il PM deve comunque rappresentare la sussistenza attuale delle esigenze cautelari
artt. 591 e 609 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dalla Corte per rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso di cassazione
Massime di principio
- Il ricorso del Pubblico ministero contro il rigetto di una richiesta cautelare deve esplicitamente rappresentare la sussistenza attuale delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato o altre esigenze previste), non limitandosi a discutere la consistenza degli indizi.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito il significato concreto di singole dichiarazioni o il valore probatorio degli elementi: il sindacato è limitato alla verifica della coerenza logica, completezza e non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito (art. 606, comma 1, lett. e).
- La presunta violazione di prescrizioni processuali che non siano previste a pena di nullità (es. disposizioni sull'uso dei riscontri) non costituisce automaticamente motivo di cassazione ai sensi della lett. b) o c) dell'art. 606; può rilevare solo se la carenza emerge come mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Per rendere ammissibile e più solida un'impugnazione cautelare, il PM deve documentare gli elementi che concretamente giustificano la necessità della misura e spiegare perché le valutazioni del GIP o del riesame sarebbero illogiche, incomplete o contraddittorie.
- Quando si impugna la valutazione delle "chiamate" o dichiarazioni di terzi, è strategico contestare la motivazione del giudice (dimostrando omissioni, contraddizioni o palese illogicità) piuttosto che tentare un rinnovato apprezzamento probatorio che resta di competenza del merito.
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