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Sentenza

Sentenza n. 3416/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 537 del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano, pubblicata in data 17.02.2025.

Giustizia amministrativa202600698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Lombardia n. 537/2025 relativo al pagamento delle spese di lite distratte in favore dell'avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza parziale del Ministero all'obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Lombardia n. 537/2025, notificata il 17 febbraio 2025 e non impugnata, quindi passata in giudicato. L'Amministrazione aveva eseguito la sentenza presupposta del giudice ordinario quanto all'accredito della carta del docente e al pagamento delle spese del giudizio ordinario, ma non aveva corrisposto le spese liquidate dalla sentenza amministrativa, pari a 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare l'inadempimento né svolgere difese nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dal Ministero il mancato pagamento dell'obbligazione risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché, in ragione dell'esiguità dell'importo, non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti; il TAR ha tuttavia lasciato ferma la possibilità di disporla su istanza in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta; la penalità di mora può essere disposta per successive violazioni, inosservanze o ritardi, ma nel caso concreto è stata ritenuta non necessaria allo stato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici sono esposti all'azione esecutiva per l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002

    Il contributo unificato è dovuto, se previsto dalla legge, secondo la disciplina richiamata nel capo di condanna alle spese.

Massime di principio

  • L'omesso pagamento delle spese di lite liquidate da una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza parziale, anche quando l'amministrazione abbia eseguito gli altri capi del giudicato o la sentenza presupposta emessa in altro giudizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'inadempimento dell'amministrazione risulta documentalmente provato e non è contestato nel merito, il giudice può ordinare direttamente il pagamento delle somme dovute, fissando un termine per l'esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: la sua irrogazione può essere esclusa, allo stato, quando l'importo dovuto sia esiguo e può essere successivamente disposta su istanza in caso di ulteriore inottemperanza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa oggetto dell'adempimento, il giudice può escludere la liquidazione di uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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