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Circolare

Circolare numero 74 del 10-04-2015

l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 in materia pensionistica. Da un lato disciplina il doppio calcolo dell’importo complessivo dei trattamenti pensionistici per alcuni iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive/esclusive, con pagamento del minor importo e recupero di eventuali somme indebite; dall’altro chiarisce la nuova esclusione delle penalizzazioni per la pensione anticipata nel regime misto per chi matura il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017. Vengono inoltre precisati gli effetti sui trattamenti già liquidati, sui supplementi di pensione e sulla cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata.

Nuove regole su importo complessivo della pensione e riduzione della pensione anticipata sotto i 62 anni

Legge di stabilità 2015: nuove regole su trattamento pensionistico e pensione anticipata

La circolare fornisce istruzioni applicative in relazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 707, 708, 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con riferimento sia alla determinazione dell’importo complessivo di alcuni trattamenti pensionistici, sia alla disciplina delle penalizzazioni per la pensione anticipata in regime misto per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Ambito soggettivo della nuova disciplina sull’importo della pensione

Le nuove regole riguardano i soggetti iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la quota di pensione riferita alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo.

La norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in ragione del limite di computo dell’anzianità contributiva espressamente previsto dall’art. 2, comma 3, lettera a), della medesima legge.

Doppio calcolo del trattamento pensionistico

Per i soggetti interessati deve essere effettuato un doppio confronto tra due modalità di determinazione della pensione:

  • il calcolo secondo le regole vigenti dal 1° gennaio 2012, con quota retributiva per le anzianità maturate al 31 dicembre 2011 e quota contributiva per quelle maturate dal 1° gennaio 2012;
  • il calcolo secondo il secondo periodo dell’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato, che prevede il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive valorizzabili.

Nel secondo caso, l’anzianità valorizzabile ai fini della misura della pensione è limitata a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata tra la data di maturazione del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione. La circolare chiarisce che il legislatore ha così superato il precedente concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, consentendo la valorizzazione anche dei periodi maturati fino alla decorrenza effettiva.

L’importo da corrispondere è sempre quello più basso risultante dal raffronto tra i due calcoli.

Effetti sui trattamenti già liquidati

Il comma 708 estende la disciplina anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, con effetto dalla medesima data. Le strutture competenti devono quindi procedere d’ufficio al ricalcolo dei trattamenti in essere, confrontare l’importo già in pagamento con quello derivante dal nuovo calcolo e porre in pagamento l’importo minore.

Qualora emerga un importo inferiore, devono essere recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Supplementi di pensione e destinazione dei risparmi

La misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31 dicembre 2011 deve essere determinata secondo il sistema contributivo, secondo quanto già chiarito in precedenti messaggi.

Le economie derivanti dall’applicazione del doppio calcolo, verificate a consuntivo secondo il procedimento richiamato dall’art. 14 della legge n. 241 del 1990, affluiscono a un apposito fondo istituito presso l’INPS. Tale fondo è destinato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Penalizzazione della pensione anticipata sotto i 62 anni

L’art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 modifica la disciplina della riduzione percentuale della pensione anticipata prevista dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011.

La circolare ricorda che la disciplina originaria prevedeva, per chi accedeva alla pensione anticipata nel regime misto prima dei 62 anni, una riduzione sulla quota retributiva pari a:

  • 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
  • 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo oltre i primi due anni;
  • riduzione proporzionale per i mesi, in caso di età non intera.

Successivamente, il d.l. n. 216 del 2011, come modificato, aveva escluso l’applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturavano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità derivasse esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro e da specifiche contribuzioni equiparate o tutelate.

La legge di stabilità 2015 conferma, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, che la penalizzazione non si applica ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.

Decorrenza della nuova esenzione dalla penalizzazione

La nuova esclusione opera per le pensioni anticipate nel regime misto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, anche se la pensione decorre successivamente al 31 dicembre 2017, purché il requisito contributivo sia stato maturato entro tale data.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione la disciplina previgente, secondo le indicazioni già fornite nelle circolari e nei messaggi richiamati dalla circolare stessa.

Nozione di anzianità contributiva e criteri di verifica

Ai fini della non applicazione della penalizzazione, la circolare precisa che per "anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro" deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di lavoro effettivo, espressa in mesi, settimane o giorni secondo la gestione previdenziale di iscrizione.

Ai fini della verifica devono essere considerate sia la contribuzione obbligatoria sia la contribuzione diversa da quella obbligatoria che l’art. 6, comma 2-quater, richiamato, elenca espressamente.

Cristallizzazione del diritto a pensione

La circolare richiama infine il principio della cristallizzazione del diritto a pensione, già illustrato in precedenza, secondo cui chi ha maturato il diritto alla pensione anticipata in base ai requisiti vigenti a una certa data conserva tale diritto anche se presenta la domanda successivamente e anche se nel frattempo i requisiti sono aumentati per effetto di adeguamenti alla speranza di vita.

Il principio opera anche quando il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo, abbia proseguito l’attività lavorativa per evitare la riduzione percentuale prevista per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni. Per i soggetti interessati dalla nuova disciplina della legge n. 190 del 2014, se il diritto alla pensione anticipata è maturato entro il 31 dicembre 2017, la penalizzazione non si applica neppure se la decorrenza è successiva e l’età anagrafica è inferiore a 62 anni.

Punti principali

Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo

Per i soggetti iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di contribuzione e per i quali la quota maturata dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo, l’importo della pensione va determinato con un doppio confronto. Si confrontano: 1) il calcolo misto previsto dal regime vigente dal 1° gennaio 2012; 2) il calcolo interamente retributivo, ma limitato all’anzianità contributiva necessaria per il diritto più l’eventuale contribuzione maturata fino alla decorrenza. L’importo da porre in pagamento è quello più basso tra i due.

Ambito di applicazione ed estensione ai trattamenti già liquidati

La regola del doppio calcolo si applica anche ai trattamenti già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, con effetto dalla medesima data. Le sedi INPS devono quindi procedere d’ufficio al ricalcolo, confrontando l’importo in pagamento con quello derivante dal nuovo criterio e, se necessario, corrispondere l’importo minore e recuperare le somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 2015.

Supplementi di pensione e gestione dei risparmi

La misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31 dicembre 2011 deve essere determinata con il sistema contributivo. Le economie derivanti dall’applicazione del doppio calcolo confluiscono, a consuntivo, in un apposito fondo istituito presso l’INPS, destinato a garantire prestazioni pensionistiche adeguate in favore di particolari categorie di soggetti, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Riduzione percentuale della pensione anticipata sotto i 62 anni

Per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, la riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto non si applica ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017. La disciplina precedente prevedeva una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per gli anni ulteriori, con proporzionalità per i mesi.

Ambito temporale della nuova esclusione dalla penalizzazione

L’esclusione dalla penalizzazione si applica alle pensioni anticipate nel regime misto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, purché il requisito contributivo sia maturato entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione avviene successivamente. Per le decorrenze anteriori al 1° gennaio 2015 continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, secondo i chiarimenti già forniti con le circolari e i messaggi richiamati.

Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata

Viene richiamato il principio della cristallizzazione del diritto a pensione: chi ha perfezionato il requisito contributivo a una certa data può accedere alla pensione successivamente senza dover raggiungere requisiti più elevati sopravvenuti, anche per adeguamento alla speranza di vita, purché cessi il rapporto di lavoro subordinato. Il principio vale anche per chi abbia continuato a lavorare per evitare la penalizzazione sotto i 62 anni.

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