Circolare numero 75 del 10-04-2015
Con decreto del 5 dicembre 2014, il Ministero del lavoro ha confermato – per il 2014 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione ed il godimento del regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la conferma, per il 2014, della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili e ne disciplina condizioni di accesso, limiti soggettivi e procedure applicative. Sono indicati i datori di lavoro ammessi, le esclusioni, i requisiti di regolarità e sicurezza, nonché le modalità di presentazione dell’istanza tramite il cassetto previdenziale e di esposizione del beneficio nel flusso UniEmens. Sono inoltre precisati i termini per l’invio delle domande e per la fruizione dello sgravio, con specifiche istruzioni per matricole sospese o cessate e per operai non più in forza.
Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili per l’anno 2014: requisiti e modalità operative
Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili nel 2014
La circolare riepiloga la disciplina applicabile alla riduzione contributiva riconosciuta alle imprese edili per l’anno 2014, confermata nella misura dell’11,50% dal decreto ministeriale 5 dicembre 2014. Vengono illustrati i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al beneficio, i controlli richiesti, le esclusioni, nonché le modalità operative per la presentazione delle istanze e per la fruizione in UniEmens.
Ambito di applicazione e misura del beneficio
Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Si applica esclusivamente agli operai occupati per 40 ore settimanali; resta quindi escluso il lavoro a tempo parziale. La misura opera per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.
Datori di lavoro ammessi e attività escluse
Possono beneficiare della riduzione i datori di lavoro del settore industria classificati con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e quelli del settore artigianato con i codici 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, purché inquadrati con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
La circolare precisa che non rientrano tra le attività edili in senso stretto e, dunque, sono escluse dal beneficio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e lavori analoghi, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308, sempre con i codici di autorizzazione 3N e 3P.
Esclusioni e incompatibilità
La riduzione non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.
Il beneficio non spetta, inoltre, per quei lavoratori per i quali siano previste altre specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio le assunzioni dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991.
Requisiti di regolarità contributiva e condizioni ulteriori
L’accesso allo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e delle disposizioni sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto.
Per il settore edile la circolare richiama inoltre l’art. 36-bis, comma 8, del d.l. n. 223/2006, in base al quale i datori di lavoro devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Si aggiunge il richiamo all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire di benefici normativi e contributivi il rispetto del contratto collettivo e il possesso del DURC.
Controlli e recuperi in caso di irregolarità
Qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro, le sedi territorialmente competenti dell’Inps devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite e attivare le conseguenti iniziative nei confronti dell’autorità giudiziaria.
Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili continua ad applicarsi l’art. 29, comma 3, del d.l. n. 244/1995.
Procedura di presentazione dell’istanza
Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile nel cassetto previdenziale aziende, nella sezione "comunicazioni on-line" e nella funzione "invio nuova comunicazione".
Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali dell’Istituto e vengono definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, la posizione contributiva del datore di lavoro viene aggiornata e viene attribuito il codice autorizzazione 7N, consultabile nel cassetto previdenziale.
Attribuzione del codice 7N e gestione della posizione contributiva
In caso di esito positivo, il codice autorizzazione 7N viene attribuito per il periodo agosto 2014 - maggio 2015. Per le istanze già inviate e già elaborate con attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2014, il sistema provvede automaticamente a prorogarne la validità fino a maggio 2015.
La circolare precisa che, in ogni caso, il beneficio riguarda sempre il periodo gennaio-dicembre 2014.
Esposizione dello sgravio in UniEmens
Le aziende autorizzate possono esporre lo sgravio nelle denunce contributive UniEmens relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.
Poiché si tratta di una riduzione riferita al 2014, deve essere utilizzato il codice causale "L207" nell’elemento previsto per il recupero di arretrati. Non deve invece essere utilizzato il codice "L206", riservato al beneficio corrente.
Matricole sospese o cessate e operai non più in forza
Per le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che debba recuperare lo sgravio per i mesi precedenti la sospensione o la cessazione deve utilizzare la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare. Verificata la spettanza del beneficio, la sede Inps competente attribuisce il codice 7N con riferimento all’ultimo mese di attività della matricola.
I datori di lavoro autorizzati devono poi fruire del beneficio mediante la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig. Per gli operai non più in forza, il beneficio può essere esposto nel primo flusso UniEmens utile con gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in servizio, omettendo la valorizzazione di settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero e valorizzando invece l’elemento "NFOR".
Termini di invio e fruizione
La circolare stabilisce che le domande per la riduzione contributiva relativa al 2014 possono essere inviate fino al 15 giugno 2015. La fruizione del beneficio è consentita entro il 16 giugno 2015, utilizzando le denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.
Punti principali
Conferma della misura e periodo di applicazione
Il decreto ministeriale 5 dicembre 2014 ha confermato per l’anno 2014 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%, già prevista dall’articolo 29 del d.l. n. 244/1995. Il beneficio riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014 e si applica ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
Soggetti ammessi ed esclusioni
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e del settore artigianato con codici 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, purché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Sono escluse le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre con i codici di autorizzazione 3N e 3P. Il beneficio spetta solo per operai occupati 40 ore settimanali e non per i lavoratori a tempo parziale.
Limiti oggettivi e incompatibilità
La riduzione non si applica al contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua e versato fino al 31 dicembre 2014 unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria. Inoltre, non spetta per i lavoratori per i quali siano previste altre agevolazioni contributive specifiche, ad esempio per assunzioni dalle liste di mobilità ex l. n. 223/1991.
Condizioni di regolarità contributiva e requisiti di legge
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi 9-13, del d.l. n. 338/1989 e dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto in materia di retribuzione imponibile. Per il settore edile, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili e non devono aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. Resta fermo anche l’obbligo generale di rispetto del contratto collettivo e del possesso del DURC ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Controlli, responsabilità e recupero di somme indebite
Qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa, le sedi territorialmente competenti dell’Inps devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite e attivarsi nei confronti dell’autorità giudiziaria. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili continua ad applicarsi l’art. 29, comma 3, del d.l. n. 244/1995.
Presentazione dell’istanza
Le domande per la riduzione contributiva relativa al 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile nel cassetto previdenziale aziende, sezione "comunicazioni on-line", funzione "invio nuova comunicazione". Le istanze sono sottoposte a controllo automatizzato e definite entro il giorno successivo; in caso di esito positivo, la posizione contributiva viene aggiornata con attribuzione del codice autorizzazione 7N.
Codice autorizzazione 7N e durata dell’autorizzazione
In caso di esito positivo, il codice autorizzazione 7N è attribuito per il periodo agosto 2014 - maggio 2015. Per le istanze già presentate e già elaborate con attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali estendono automaticamente la validità fino a maggio 2015. In ogni caso, lo sgravio resta riferito al periodo gennaio-dicembre 2014.
Esposizione del beneficio in UniEmens
Le aziende autorizzate possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015. Poiché il beneficio riguarda il 2014, deve essere utilizzato il codice causale "L207", relativo al recupero di arretrati, mentre non può essere esposto il codice "L206", riservato al beneficio corrente.
Matricole sospese o cessate e operai non più in forza
Per le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che debba recuperare lo sgravio per i mesi precedenti sospensione o cessazione deve presentare istanza tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare; la sede competente, verificata la spettanza, attribuisce il codice 7N sull’ultimo mese di attività della matricola. I datori di lavoro autorizzati devono poi fruire del beneficio tramite la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig. Per gli operai non più in forza, il beneficio va valorizzato nel primo flusso UniEmens utile con gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, senza indicare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero, valorizzando invece l’elemento "NFOR".
Termini finali
Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 possono essere inviate fino al 15 giugno 2015. La fruizione del beneficio è consentita entro il 16 giugno 2015, mediante denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.
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