Circolare numero 70 del 07-04-2015
Con la presente circolare vengono emanate le disposizioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs, stipulati esclusivamente nel periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sulla riduzione contributiva spettante alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS nel periodo 31 dicembre 2005-30 giugno 2008. Vengono precisati ambito soggettivo, misura dello sgravio, esclusioni, adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro, modalità di esposizione in UniEmens e controlli finali. La misura spetta nei limiti delle risorse del Fondo per l’occupazione e può essere riconosciuta anche all’impresa subentrante in caso di operazioni societarie.
Sgravio contributivo per contratti di solidarietà difensivi con CIGS dal 31/12/2005 al 30/06/2008
Sgravio contributivo per contratti di solidarietà difensivi con CIGS dal 31/12/2005 al 30/06/2008
La circolare disciplina la riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, del DL 1/10/1996 n. 510, convertito dalla legge 28/11/1996 n. 608, per i contratti di solidarietà difensivi stipulati nel periodo 31 dicembre 2005-30 giugno 2008 e accompagnati da CIGS. L’intervento si inserisce nel quadro della disciplina rivisitata dal DL 34/2014 e fornisce istruzioni operative a imprese e Sedi INPS per il riconoscimento e il conguaglio del beneficio.
Quadro normativo e finalità
La misura agevolativa è concessa nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione. La circolare richiama le precedenti istruzioni già impartite dall’Istituto e chiarisce che il Ministero del Lavoro ha autorizzato il finanziamento degli sgravi per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 31/12/2005 ed entro il 30/06/2008.
Ambito soggettivo di applicazione
Sono destinatarie dell’agevolazione le imprese che:
- abbiano stipulato contratti di solidarietà tra il 31/12/2005 e il 30/06/2008;
- abbiano un intervento di CIGS disposto con apposito decreto ministeriale;
- presentino benefici contributivi riferibili, sotto il profilo della competenza, al medesimo periodo.
La circolare precisa inoltre che il beneficio può essere riconosciuto anche all’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie, quali fusioni, incorporazioni o scissioni.
Misura della riduzione e durata
La riduzione è riconosciuta per la durata del contratto, con un limite massimo di 24 mesi, ed è collegata ai lavoratori interessati da una riduzione dell’orario superiore al 20%, in presenza dell’integrazione salariale straordinaria.
Le aliquote ordinarie sono:
- 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, se la riduzione dell’orario supera il 20%;
- 35% se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%.
Per le imprese operanti nelle aree dell’Italia individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999, le percentuali sono elevate rispettivamente al:
- 30%;
- 40%.
La circolare precisa anche che eventuali erogazioni ultramensili a carico del datore di lavoro seguono il regime contributivo collegato all’orario effettivo del mese in cui vengono corrisposte.
Esclusioni e incompatibilità
Sono esclusi dal beneficio i contratti di solidarietà di tipo B, richiamati dall’art. 5, commi 5, 7 e 8, del DL 20/5/1993 n. 148, convertito dalla legge 19/7/1993 n. 236, ossia quelli riferiti a datori di lavoro non destinatari della CIGS.
La riduzione è inoltre alternativa a qualsiasi altra agevolazione contributiva prevista dall’ordinamento. Di conseguenza, non possono fruirne i lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia già beneficiato di altri sgravi, come quelli previsti per:
- assunzioni da liste di mobilità ex lege 223/91;
- disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90;
- altre analoghe misure agevolative.
Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro
L’iniziativa per il conseguimento dello sgravio spetta al datore di lavoro. La Sede competente, verificata la documentazione e la sussistenza dei requisiti, deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà dal 31/12/2005 al 30/06/2008, accompagnati da CIGS, ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996.
Il codice è attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferiscono i flussi UniEmens con cui viene effettuato il conguaglio. In ogni caso, il recupero deve avvenire entro le denunce contributive con scadenza di pagamento il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Se l’impresa è cessata o se tale termine non consente il conguaglio, il recupero avviene tramite regolarizzazione contributiva.
Modalità di esposizione in UniEmens
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate devono inserire il codice "L900" e le relative quantità/importi, corrispondenti all’ammontare delle riduzioni contributive spettanti.
La circolare ribadisce che il conguaglio va effettuato con le denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Controlli successivi
Terminati i periodi utili per il recupero, le Sedi devono verificare la congruità tra le somme conguagliate dalle imprese e quelle indicate dal datore di lavoro nell’istanza presentata. Questa fase di controllo serve a riscontrare la correttezza degli importi fruiti in compensazione.
Punti principali
Ambito soggettivo
L’agevolazione riguarda le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dal 31/12/2005 al 30/06/2008 con intervento della CIGS disposto con apposito decreto ministeriale. Sono ammesse le aziende i cui benefici contributivi, per competenza, ricadono nel medesimo periodo. Il beneficio può essere riconosciuto anche all’impresa subentrante in caso di fusioni, incorporazioni o scissioni.
Misura e durata dello sgravio
La riduzione contributiva spetta per la durata del contratto, fino a un massimo di 24 mesi, per ogni lavoratore con riduzione dell’orario superiore al 20% e con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria. La misura ordinaria è pari al 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro; sale al 35% se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%. Per le imprese ubicate nelle aree dell’obiettivo 1 CEE le aliquote sono elevate al 30% e al 40%.
Esclusioni e incompatibilità
Restano esclusi i contratti di solidarietà di tipo B, cioè quelli stipulati dai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. La riduzione contributiva è inoltre alternativa a qualunque altro beneficio contributivo previsto dall’ordinamento: non può quindi essere fruita per lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia già goduto di altre agevolazioni, come ad esempio assunzioni da liste di mobilità o disoccupazione ultratrentennale/ultraseimestrale richiamata dalle norme agevolative precedenti.
Adempimenti di Sedi e datori di lavoro
La procedura per ottenere lo sgravio deve essere attivata dal datore di lavoro interessato. La Sede competente, verificata la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione disponibile e di quella integrativa dell’impresa, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", valido per il periodo di paga cui si riferiscono i flussi UniEmens utilizzati per il conguaglio. Il recupero è consentito per le denunce con scadenza di pagamento il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare; per imprese cessate o se tale periodo non è sufficiente, il recupero avviene tramite regolarizzazione contributiva.
UniEmens e controlli
Nel flusso UniEmens le imprese devono indicare il codice "L900" e le relative quantità/importi riferiti alle riduzioni contributive spettanti. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il termine delle denunce con scadenza al 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Al termine dei periodi utili al recupero, le Sedi verificano la congruità tra le somme conguagliate e quelle comunicate dal datore di lavoro nell’istanza.
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