Circolare numero 72 del 10-04-2015
1 La normativa 1.a Normativa della Gestione separata INPS 1.b Normativa della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti - INARCASSA 2 La giurisprudenza 3 Le attività professionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della normativa e della giurisprudenza, quando i liberi professionisti ingegneri e architetti devono iscriversi a INARCASSA e quando invece sono tenuti alla Gestione separata INPS. Il criterio centrale è la presenza o meno dell'obbligo di contribuzione soggettiva alla Cassa professionale, nonché la riconducibilità dell'attività svolta all'esercizio della professione. Vengono richiamate le regole sull'iscrizione, le componenti della contribuzione INARCASSA e una serie di esempi di attività attratte alla professione, precisando il principio di esclusività tra i due regimi e il pro-rata dell'imponibile in caso di iscrizione a diverse gestioni nello stesso anno.
Criteri per individuare l'ente previdenziale competente per ingegneri e architetti tra INARCASSA e Gestione separata INPS
Criteri per l'individuazione dell'ente previdenziale per ingegneri e architetti
La circolare, emanata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarisce quale sia l'ente previdenziale competente per i liberi professionisti ingegneri e architetti, alla luce delle criticità emerse nell'attività di accertamento dell'Istituto e dell'evoluzione giurisprudenziale. Il tema centrale è il corretto coordinamento tra la Gestione separata INPS e INARCASSA, con particolare attenzione ai casi in cui il professionista svolga anche altre attività o sia iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza.
Normativa applicabile alla Gestione separata INPS
La circolare richiama l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo cui sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR. Il D.M. 281/1996 precisa che non sono assoggettati a tale contribuzione i redditi già soggetti ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
In applicazione di tali regole, rientrano nella Gestione separata i professionisti che esercitano attività professionali non subordinabili all'iscrizione ad apposito albo, oppure coloro per i quali il reddito prodotto non risulta assoggettato a contribuzione obbligatoria presso l'ente previdenziale di categoria, secondo statuto o regolamento. La circolare richiama anche l'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, quale norma di interpretazione autentica che ha confermato l'orientamento già espresso dall'Istituto.
Normativa applicabile a INARCASSA
Per gli ingegneri e gli architetti iscritti agli Albi, l'iscrizione a INARCASSA è disciplinata dall'art. 21, comma 5, della legge n. 6/1981 e dall'art. 7 dello Statuto. Devono iscriversi alla Cassa i professionisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, purché siano contemporaneamente:
- iscritti all'Albo professionale;
- titolari di partita IVA;
- non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, derivante da rapporto di lavoro subordinato o da altra attività esercitata.
Di conseguenza, il professionista che produca redditi da lavoro autonomo ma abbia anche un rapporto di lavoro subordinato non può essere assoggettato alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA per l'attività professionale.
La circolare ricorda inoltre che la contribuzione INARCASSA si compone di:
- contributo soggettivo, calcolato in percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato fiscalmente;
- contributo integrativo, dovuto da tutti i professionisti iscritti all'Albo e titolari di partita IVA individuale, nonché da associazioni o società di professionisti e di ingegneria, calcolato in percentuale sul volume d'affari IVA dichiarato; il dato riportato indica l'aliquota del 4 per cento;
- contributo per la maternità, previsto dal Regolamento generale di previdenza 2012 e dal D. lgs. n. 151/2001.
Il pagamento del solo contributo integrativo non comporta l'esclusione dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS. Inoltre, restano dovuti a tutti gli iscritti a INARCASSA, compresi i pensionati, i contributi minimi soggettivo e integrativo.
Orientamenti della giurisprudenza di legittimità
La circolare si fonda anche su numerose pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze n. 14684 del 29 agosto 2012, n. 5827 dell'8 marzo 2013 e n. 9076 del 15 aprile 2013. Tali decisioni hanno chiarito che, ai fini previdenziali, il concetto di "esercizio della professione" non va inteso in senso statico o restrittivo, ma in modo coerente con l'evoluzione delle competenze tecniche e professionali.
Secondo la Suprema Corte, non rientrano nella nozione di esercizio professionale solo le prestazioni tipicamente riservate, ma anche attività che, pur non essendo strettamente tipiche, presentano un nesso con la professione, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche e fanno leva sulla specifica cultura professionale dell'iscritto. Ne deriva che, se l'attività concretamente svolta è oggettivamente riconducibile alla professione, i relativi compensi concorrono alla base imponibile previdenziale per il calcolo sia del contributo soggettivo sia di quello integrativo dovuti all'ente di categoria.
Attività professionali attratte alla professione e casistica esemplificativa
Per evidenziare l'applicazione concreta dei criteri sopra descritti, la circolare riporta una tabella esemplificativa, non esaustiva, di attività svolte da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri e/o architetti che possono essere considerate attratte alla professione, anche se svolte in virtù di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Tra le attività indicate figurano, in particolare:
- ingegnere perito balistico;
- consulente commerciale per società che vende computers;
- procacciatore d'affari e consulente commerciale;
- ingegnere consulente gestionale;
- amministratore di condominio;
- consulente e programmatore informatico;
- orientatore professionale;
- consulente bancario e finanziario;
- imprenditore individuale che svolge attività di certificazione di prodotti farmaceutici;
- consulente ambientale;
- amministratori e componenti di consigli di amministrazione di società che svolgono attività tecniche o tecnologiche connesse con la specifica formazione professionale;
- project manager nel settore ICT e telefonia mobile;
- consulente commerciale con attività finalizzata alle vendite;
- consulente della movimentazione e del trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP;
- partecipanti ai consigli nazionali, agli ordini territoriali o agli enti di previdenza privati/privatizzati della categoria.
La circolare evidenzia che la correttezza dell'inquadramento previdenziale dipende dalla concreta riconducibilità dell'attività allo schema indicato.
Regola di esclusività tra INARCASSA e Gestione separata
Per entrambe le forme assicurative vale la regola dell'esclusività: per la medesima attività l'iscrizione a INARCASSA esclude quella alla Gestione separata INPS e viceversa. La circolare richiama a questo proposito anche l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 15 ottobre 2010.
È inoltre ribadito quanto già indicato nel messaggio n. 010172 del 6 maggio 2009: se nel medesimo anno solare l'ingegnere o l'architetto esercita, in via non esclusiva, la libera professione ed è quindi assoggettato per una parte dell'anno a un'altra forma di previdenza obbligatoria, l'imponibile contributivo derivante dall'attività professionale deve essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni. In concreto, la contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS e a INARCASSA va commisurata ai mesi di effettiva iscrizione ai rispettivi enti.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare interviene per risolvere le criticità emerse nell'operazione di accertamento "Poseidone" in relazione all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di professionisti iscritti ad Albi dotati di Cassa propria. L'obiettivo è fornire criteri generali per l'individuazione dell'ente competente per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
Gestione separata INPS: criteri di assoggettamento
Sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS i soggetti che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, quando l'attività non richiede iscrizione ad albo oppure quando il reddito prodotto non è già assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di categoria. Il D.M. 281/1996 esclude infatti dalla contribuzione i redditi già soggetti ad altro titolo a previdenza obbligatoria.
Iscrizione a INARCASSA e requisiti
Per ingegneri e architetti l'iscrizione a INARCASSA è disciplinata dall'art. 21, comma 5, della legge n. 6/1981 e dall'art. 7 dello Statuto. Devono iscriversi i professionisti che esercitano la libera professione con continuità, purché siano iscritti all'Albo, titolari di partita IVA e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria derivante da lavoro subordinato o da altra attività. Se il professionista svolge anche un lavoro subordinato, non è tenuto al contributo soggettivo INARCASSA per l'attività professionale.
Struttura della contribuzione INARCASSA
La contribuzione INARCASSA comprende contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo per la maternità. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale ai fini fiscali; il contributo integrativo è dovuto da tutti i professionisti iscritti all'albo con partita IVA individuale, nonché da associazioni e società di professionisti o di ingegneria, ed è oggi pari al 4% del volume d'affari IVA. Il solo versamento del contributo integrativo non esclude l'obbligo verso la Gestione separata INPS. Restano dovuti anche i contributi minimi soggettivo e integrativo.
Orientamento giurisprudenziale
La Cassazione ha chiarito che il concetto di "esercizio della professione" va inteso in senso ampio e dinamico, includendo non solo le prestazioni tipiche ma anche attività non tipiche purché collegate alla professione e basate sulle stesse competenze tecniche. Se l'attività svolta è oggettivamente riconducibile alla professione, i relativi compensi concorrono alla base imponibile previdenziale per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa di categoria.
Esempi di attività attratte alla professione
La circolare riporta, in via esemplificativa, varie attività svolte da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri e/o architetti che possono essere attratte alla professione, tra cui attività di consulenza tecnica o gestionale, project management ICT, consulenza ambientale, amministrazione di condomini, assistenza al RSPP, partecipazione a consigli di amministrazione di società tecniche, e altre attività con nesso tecnico-professionale con la formazione dell'iscritto.
Regola di esclusività e riparto temporale
Per la stessa attività vale la regola dell'esclusività: l'iscrizione a INARCASSA esclude la Gestione separata INPS e viceversa. Se nel medesimo anno il professionista esercita non esclusivamente la libera professione ed è assoggettato per una parte dell'anno a un'altra forma di previdenza obbligatoria, l'imponibile contributivo deve essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni, con contributi calcolati sui mesi di effettiva iscrizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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