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Circolare

Circolare numero 73 del 10-04-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le nuove regole operative per l’accesso degli enti erogatori al Sistema informativo ISEE, dopo l’adozione del disciplinare tecnico del 9 marzo 2015. Vengono chiariti quali informazioni possono essere consultate, chi è competente per la gestione delle richieste, quali documenti devono essere trasmessi via PEC e come cambia il procedimento per gli enti già abilitati o ancora da abilitare. Sono inoltre indicate le modalità di accesso in web o in cooperazione applicativa, i compiti dell’Amministratore locale e del Referente tecnico, il supporto del call center e la soppressione del servizio dalla precedente Convenzione quadro.

Nuove istruzioni operative per l’accesso al Sistema informativo ISEE (SII) da parte degli enti erogatori

Nuove istruzioni operative per l’accesso al Sistema informativo ISEE

La circolare disciplina le modalità di accesso degli enti erogatori al Sistema informativo dell’ISEE (SII), alla luce del nuovo impianto normativo introdotto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e del disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015. L’obiettivo è regolare il trattamento dei dati, le modalità di consultazione e le misure di sicurezza necessarie per consentire agli enti di verificare i requisiti per le prestazioni sociali agevolate.

Contesto normativo e superamento della Convenzione quadro

Prima del nuovo assetto, la fruibilità telematica del SII da parte degli enti avveniva tramite adesione alla Convenzione quadro adottata con determinazione del Commissario Straordinario n. 119 del 18 luglio 2014, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale.

Tale modalità è venuta meno in seguito al D.P.C.M. n. 159/2013, il quale, all’art. 12, comma 2, ha previsto l’adozione di un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei dati del sistema ISEE e delle modalità di accesso, comunicazione e consultazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Informazioni del SII accessibili dagli enti erogatori

L’ente presso il quale sia stata presentata una domanda di prestazioni sociali agevolate può accedere, ai fini dell’accertamento dei requisiti, al valore ISEE e alla composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, alle informazioni della DSU pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita.

L’accesso alle informazioni della DSU è consentito anche:

  • per l’accertamento dei requisiti necessari al mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, comunque erogati dall’ente;
  • per i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante.

In quest’ultimo caso, qualora venga accertata la non veridicità dei dati, l’ente deve comunicare all’INPS eventuali dichiarazioni mendaci.

La circolare precisa inoltre che l’ente è titolare del trattamento dei dati dei richiedenti delle prestazioni erogate, compresi l’ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall’INPS.

Modalità di accesso al sistema

L’accesso ai dati di propria pertinenza è subordinato alla comunicazione al sistema ISEE della tipologia e del protocollo della domanda di prestazione riferita a un soggetto appartenente al nucleo ISEE interrogato.

Le informazioni delle attestazioni e dichiarazioni ISEE possono essere consultate:

  • in modalità web, attraverso il Portale INPS e credenziali individuali (PIN) assegnate agli operatori dell’ente;
  • in cooperazione applicativa, secondo le regole del sistema pubblico di connettività, tramite porta di dominio accreditata e con mutua autenticazione, previa valutazione dell’INPS.

Strutture competenti e soggetti di riferimento

Sul piano organizzativo, le Direzioni regionali competenti per territorio curano gli adempimenti amministrativi e tecnico-informatici connessi all’accesso al SII.

Il Direttore regionale:

  • è responsabile delle comunicazioni all’ente;
  • gestisce anche le comunicazioni relative ad abusi, anomalie o utilizzi non conformi ai fini istituzionali da parte degli operatori autorizzati.

Gli operatori amministrativi della Direzione regionale curano l’istruttoria delle domande di accesso.

Il Referente Tecnico INPS, individuato tra i funzionari informatici della Direzione regionale, coordina con l’Amministratore locale dell’ente e con la DCSIT gli adempimenti previsti dal disciplinare tecnico, provvede al rilascio e alla gestione delle utenze di accesso e verifica almeno annualmente, insieme all’ente, la corretta attribuzione dei profili autorizzativi e la correttezza degli accessi. In caso di accesso in cooperazione applicativa, valuta inoltre, con la DCSIT, il possesso dei requisiti richiesti.

Obblighi dell’ente e nomine interne

L’ente, tramite il legale rappresentante o un suo delegato, deve trasmettere via PEC:

  • l’istanza di mantenimento dell’autorizzazione all’accesso al SII, oppure
  • l’istanza di primo accesso al SII,

utilizzando gli Allegati A o B.

Deve inoltre provvedere alla nomina dell’Amministratore locale (Allegato C) per entrambe le modalità di accesso e, solo in caso di cooperazione applicativa, anche alla nomina del Referente Tecnico per la Cooperazione Applicativa.

L’Amministratore locale è incaricato, tra l’altro, di:

  • richiedere le credenziali e le autorizzazioni per gli utenti dell’ente tramite il modulo previsto;
  • revocare le autorizzazioni quando vengono meno le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio;
  • verificare periodicamente le abilitazioni e i profili di accesso;
  • segnalare errori, inesattezze o manchevolezze nei dati;
  • verificare il rispetto delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali;
  • assicurare che le informazioni acquisite siano conservate solo per il tempo necessario e distrutte quando non più utili;
  • monitorare il corretto uso delle utenze;
  • comunicare all’INPS eventuali abusi, anomalie o utilizzi non conformi.

Il Referente Tecnico per la Cooperazione Applicativa è invece responsabile della tenuta del certificato digitale per l’autenticazione client ed è il punto di contatto tecnico per l’attivazione dell’accesso in cooperazione applicativa.

Procedimento per gli enti già abilitati

Per gli enti già autorizzati, la Direzione regionale invia una comunicazione via PEC per il mantenimento dell’accesso. Il legale rappresentante o suo delegato deve trasmettere, sempre via PEC, l’Allegato A e l’Allegato C entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione.

L’ente deve inoltre verificare i profili già abilitati e richiedere la disabilitazione delle utenze per le quali siano venute meno le condizioni originarie, come ad esempio:

  • decesso dell’utente;
  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • mutamento delle mansioni non più idonee a legittimare l’accesso.

Le Direzioni regionali monitorano l’andamento delle richieste e sollecitano gli enti non ancora adeguati. Se, alla scadenza, non pervengono gli Allegati A e C debitamente compilati e sottoscritti, la Direzione regionale procede alla disabilitazione delle utenze, previa notifica del provvedimento.

Gli enti già abilitati in modalità web nel 2014 possono chiedere anche l’accesso in cooperazione applicativa, presentando, oltre agli Allegati A e C, il modulo specifico Allegato E.

Procedimento per gli enti da abilitare

Gli enti che non risultano ancora abilitati devono presentare alla Direzione regionale competente una richiesta di accesso tramite PEC, utilizzando l’Allegato B.

La domanda deve indicare, oltre ai dati generali dell’ente:

  • la normativa di riferimento che legittima l’acquisizione dei dati;
  • le finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti.

La Direzione regionale verifica la sussistenza dei presupposti normativi e delle finalità istituzionali e, se necessario, richiede integrazioni qualora la documentazione risulti mancante, contraddittoria o incompleta. Al termine del procedimento, emette e comunica via PEC un provvedimento motivato di rigetto o di accoglimento.

In caso di accoglimento, vengono contestualmente rese note le due possibili modalità di accesso:

  • modalità web;
  • cooperazione applicativa.

Dopo il provvedimento favorevole, l’ente deve trasmettere la documentazione ulteriore prevista per la modalità prescelta.

Accesso in modalità web

Per ottenere le credenziali di accesso in modalità web, l’ente deve inviare:

  • l’atto di nomina dell’Amministratore locale (Allegato C), nel quale deve essere indicato anche l’indirizzo IP pubblico dell’ente per l’accesso alla rete internet;
  • la richiesta di assegnazione delle credenziali per gli utenti dell’ente e delle autorizzazioni al servizio (Allegato D), sottoscritta dal funzionario da abilitare e dall’Amministratore locale.

A ciascuna richiesta va allegata copia del documento di riconoscimento del funzionario da abilitare.

Il Referente Tecnico INPS verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e assegna le credenziali, tramite gli operatori abilitati delle strutture territoriali, nel rispetto dei limiti della griglia di autorizzazioni allegata (Allegato G). Se l’utente possiede già un PIN, viene effettuata soltanto l’estensione del profilo autorizzativo.

Accesso in cooperazione applicativa

Per l’accesso in cooperazione applicativa, l’ente deve presentare l’Allegato E, indicando gli elementi che saranno oggetto di valutazione:

  • numero potenziale di richiedenti la prestazione sociale agevolata;
  • ambito territoriale dei richiedenti, che può essere comunale, provinciale, regionale o nazionale;
  • eventuale periodo di concentrazione degli accessi, ad esempio quando l’ente deve istruire un elevato numero di domande entro una scadenza.

L’ente deve inoltre indicare se è già in possesso di un certificato di qualificazione della porta di dominio rilasciato dall’Agenzia per l’Italia Digitale. In caso contrario, il legale rappresentante o suo delegato deve sottoscrivere la richiesta di emissione del certificato digitale (Allegato F), allegando il Certificate Request generato secondo le specifiche tecniche previste.

Deve infine essere individuato il soggetto che svolgerà le funzioni di Amministratore locale. Il Referente Tecnico INPS valuta, in coordinamento con la DCSIT, la sussistenza dei requisiti che legittimano l’accesso.

Supporto agli enti e chiusura del precedente servizio

Per agevolare gli operatori delle amministrazioni pubbliche, il numero verde 800864210, gestito dal contact center multicanale, fornisce assistenza per la compilazione e l’inoltro delle richieste di accesso.

Il servizio è attivo per chiamate da rete fissa ed è presidiato da operatori formati:

  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20;
  • il sabato, dalle ore 8 alle ore 14.

Infine, in ragione dell’avvio della nuova modalità di accesso al SII, il relativo servizio viene eliminato dal catalogo della Convenzione quadro fruibilità dati, sia per l’accesso online (ISEE) sia per la cooperazione applicativa (WSISEE).

Punti principali

Contesto normativo e finalità

Il SII, gestito dall’INPS, consente agli enti di verificare i requisiti economici per prestazioni sociali agevolate. La nuova disciplina supera la precedente Convenzione quadro e si basa sul D.P.C.M. n. 159/2013 e sul disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015.

Informazioni accessibili dagli enti

Gli enti possono acquisire il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare e, se necessario, ulteriori dati della DSU pertinenti e non eccedenti. Possono richiedere tali informazioni anche per il mantenimento di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, nonché per i controlli sulle autodichiarazioni.

Modalità di accesso e figure responsabili

L’accesso avviene previa comunicazione della domanda di prestazione e del protocollo, in modalità web tramite credenziali individuali PIN oppure in cooperazione applicativa mediante porta di dominio accreditata e mutua autenticazione. Sono individuate le competenze delle Direzioni regionali, del Direttore regionale, del Referente tecnico INPS, dell’Amministratore locale e, per la cooperazione applicativa, del Referente tecnico dedicato.

Procedimento per enti già abilitati

Gli enti già autorizzati devono confermare il mantenimento dell’accesso tramite PEC, inviando i moduli Allegati A e C entro quattro mesi dalla comunicazione. In mancanza di riscontro e dopo solleciti, le utenze vengono disabilitate. Gli enti già abilitati al web nel 2014 possono chiedere anche l’accesso in cooperazione applicativa mediante Allegato E.

Procedimento per enti non ancora abilitati

Gli enti non abilitati devono presentare una richiesta di accesso (Allegato B) indicando riferimenti normativi e finalità istituzionali. La Direzione regionale valuta i presupposti, può chiedere integrazioni e conclude con provvedimento motivato di accoglimento o rigetto; in caso di accoglimento l’ente completa la documentazione per il tipo di accesso prescelto.

Documentazione per web e cooperazione applicativa

Per il web servono la nomina dell’Amministratore locale e la richiesta credenziali per ciascun operatore (Allegato D), con documento di identità e verifica del Referente tecnico INPS. Per la cooperazione applicativa occorrono l’Allegato E, l’eventuale richiesta di certificato digitale (Allegato F) con Certificate Request, e la nomina dell’Amministratore locale.

Supporto e impatti sulla Convenzione quadro

Il numero verde 800864210 offre supporto agli enti per compilazione e invio delle richieste, dal lunedì al venerdì 8-20 e il sabato 8-14, da rete fissa. Con l’avvio della nuova modalità, il servizio viene eliminato dal catalogo della precedente Convenzione quadro, sia per l’online sia per la cooperazione applicativa.

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