Cassazione Penale, Sentenza n. 32316/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/11/2021 che aveva rigettato la sua richiesta, deducendo l'assenza del titolo esecutivo alla base dell'ordine di demolizione. Sosteneva di aver avuto notizia della sentenza allegata all'ordine di demolizione solo il 29/12/2020 e invocava l'inefficacia del titolo ai sensi dell'art. 670 c.p.p.; in alternativa affermava di non aver chiesto la restituzione in termini. Inoltre deduceva vizio di motivazione perché era pendente una richiesta di sanatoria dell'opera.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione avesse correttamente interpretato la domanda come richiesta di restituzione in termini e l'avesse respinta per decorso del termine di 30 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento, avvenuta con la notifica dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 175 c.p.p. La Corte ha altresì rilevato che il cancelliere aveva annotato la notifica a mani proprie dell'imputato il 16/01/2013 e la dichiarazione di irrevocabilità il 10/02/2013; il ricorrente non ha contestato tali annotazioni, che costituiscono certificazioni pubbliche rilevanti. La doglianza sulla pendenza della sanatoria è stata ritenuta ininfluente per mancanza di elementi concreti che ne rendessero probabile l'accoglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Stabilisce che la notifica costituisce momento di conoscenza del provvedimento ai fini dei termini; la Corte ha ritenuto che la notifica dell'ordine di demolizione abbia fatto decorrere il termine per la restituzione in termini.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre l'inefficacia del titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto che, anche ammettendo la CN della pretesa doglianza, le annotazioni di notificazione e di irrevocabilità dimostravano la validità del titolo e dunque la doglianza non era fondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Cass., Sez. 5, n. 24902 del 21/04/2011; Cass., Sez. 2, n. 283 del 23/09/2021
La Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra certificazione di avvenuta notifica dell'ufficiale giudiziario e annotazioni del cancelliere: nei precedenti la sola dichiarazione dell'ufficiale non era sempre sufficiente, ma l'annotazione del cancelliere come pubblico ufficiale sulla regolarità delle notifiche costituisce certificazione rilevante e non è stata contestata dal ricorrente.
Massime di principio
- La decorrenza dei termini processuali per impugnare o per chiedere la restituzione in termini è ancorata alla reale conoscenza del provvedimento, che spesso coincide con la notifica prevista dall'art. 175 c.p.p.; occorre agire tempestivamente.
- Le annotazioni del cancelliere e le certificazioni di pubblici ufficiali presenti sui documenti processuali hanno forte valore probatorio: chi contesta la validità della notifica deve fornire elementi concreti per confutare tali annotazioni.
- L'impugnazione fondata sull'art. 670 c.p.p. (inefficacia del titolo esecutivo) non esonera dall'onere di provare la mancata conoscenza o l'invalidità del titolo; se esistono annotazioni di notifica e irrevocabilità, l'attacco rischia di essere inefficace.
- La mera pendenza di una richiesta amministrativa di sanatoria non elimina automaticamente gli effetti esecutivi di un ordine di demolizione: per sospendere o inficiare l'esecuzione occorrono elementi concreti che rendano probabile l'accoglimento della sanatoria.
- In sede difensiva, conservare e produrre documentazione probatoria sulla mancata notifica o su vizi formali è essenziale per ottenere il favore del giudice; in mancanza di tali prove, le certificazioni ufficiali prevalgono.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32227/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32228/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32229/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32231/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32232/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32234/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →