Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza 1. del Decreto Ingiuntivo n. 210/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 24/05/2024; 2. del Decreto Ingiuntivo n. 431/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024; 3. del Decreto Ingiuntivo n. 542/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2024; 4. del Decreto Ingiuntivo n. 156/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 19/04/2024; 5. del Decreto Ingiuntivo n. 40/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 13/02/2024; 6. del Decreto Ingiuntivo n. 45/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 03/02/2025; 7. del Decreto Ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 08/08/2024; 8. del Decreto Ingiuntivo n. 445/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 29/10/2024; 9. del Decreto Ingiuntivo n. 25/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 24/01/2025; 10. del Decreto Ingiuntivo n. 45/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14/02/2024; 11. del Decreto Ingiuntivo n. 536/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21/11/2024; 12. del Decreto Ingiuntivo n. 432/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024; 13. del Decreto Ingiuntivo n. 421/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 22/10/2024; 14. del Decreto Ingiuntivo n. 300/2023 emesso dal Tribunale di Rimini in data 27/12/2023; 15. del Decreto Ingiuntivo n. 541/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2024; 16. del Decreto Ingiuntivo n. 35/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 13/02/2024;

Giustizia amministrativa202501535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sedici decreti ingiuntivi esecutivi e inoppugnabili emessi dal Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)

Prevale il privato

La controversia

Le parti ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di sedici decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Rimini. I decreti erano divenuti inoppugnabili, muniti del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificati all'Amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la notificazione, è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione ai sedici decreti ingiuntivi, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, compresa la corresponsione delle spese legali liquidate dal giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, attribuendogli facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto di esecutorietà attesta, nel caso concreto, l'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi divenuti inoppugnabili, consentendone l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, munito del decreto di esecutorietà e previamente notificato all'amministrazione debitrice.
  • L'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo entro un termine assegnato, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.