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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24542/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il detenuto ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato il reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui, ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen., è stata disposta la cessazione della semilibertà. La fattispecie concreta riguarda un soggetto già definitivamente condannato per plurimi delitti molto gravi, in esecuzione di ergastolo, al quale era stata concessa la semilibertà nel 2017; successivamente è divenuta irrevocabile un'ulteriore condanna per strage e omicidio con finalità terroristiche, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in ergastolo con isolamento diurno per tre anni. La difesa deduce violazione dell'art. 27 Cost., sostenendo che la decisione impugnata introdurrebbe un automatismo incompatibile con la funzione rieducativa della pena, con la progressività trattamentale e con il percorso risocializzante già svolto dal condannato, anche in ragione della lunga detenzione e della condotta positiva tenuta in semilibertà. In memoria si insiste anche sul fatto che l'isolamento diurno sarebbe stato già indicato in un precedente cumulo risalente e che la sua esecuzione tardiva non potrebbe pregiudicare il detenuto.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene che il tema non sia la revoca della semilibertà per valutazione negativa del percorso trattamentale, ma la sopravvenuta incompatibilità oggettiva tra la misura alternativa e l'esecuzione di una nuova pena definitiva, consistente nell'isolamento diurno, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva e deve essere eseguita. La sopravvenienza del nuovo titolo esecutivo determina quindi la cessazione della semilibertà ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen. La Corte esclude che vi sia violazione dell'art. 27 Cost., perché non si tratta di automatismo sanzionatorio fondato sulla personalità del condannato, ma di necessaria esecuzione di una pena incompatibile con la prosecuzione della misura. Il ricorso è respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 51-bis ord. pen.

    disciplina la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo durante l'esecuzione di una misura alternativa e impone al magistrato di sorveglianza di verificare se permangano le condizioni di applicabilità della misura; se vengono meno, ne va disposta la cessazione.

  • art. 72 c.p.

    l'isolamento diurno è qualificato come sanzione penale temporanea aggiuntiva all'ergastolo, non come semplice modalità esecutiva; deve essere eseguito quando la sentenza diventa irrevocabile e non può essere neutralizzato dalla misura alternativa.

  • art. 74, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    richiamato per evidenziare che l'isolamento diurno non esclude in assoluto attività lavorative, istruzione/formazione e funzioni religiose, sicché non comporta la completa soppressione del trattamento penitenziario.

  • art. 27 Cost.

    invocato dalla difesa per sostenere la funzione rieducativa e la necessità di evitare automatismi; la Corte precisa però che nel caso concreto non è in discussione un automatismo basato su una valutazione negativa del detenuto, ma l'esecuzione di una pena sopravvenuta incompatibile con la semilibertà.

  • art. 133 c.p.

    richiamato, in tema di determinazione della durata dell'isolamento diurno nel giudizio di esecuzione, quale criterio di commisurazione della pena.

  • art. 58-quater ord. pen.

    menzionato solo per escludere che operi, nel caso di specie, una preclusione alla futura richiesta di semilibertà una volta espiata la pena di isolamento diurno.

Massime di principio

  • Quando durante l'esecuzione di una misura alternativa sopravviene un titolo esecutivo che impone una pena incompatibile con la prosecuzione del regime in atto, il giudice di sorveglianza deve dichiarare la cessazione della misura ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen.
  • L'isolamento diurno ex art. 72 c.p. ha natura di sanzione penale autonoma e temporanea, aggiuntiva all'ergastolo; non è una mera modalità di espiazione e deve trovare effettiva esecuzione anche se ciò interferisce con una misura alternativa.
  • Il principio di progressione trattamentale opera con riferimento alla pena in corso di esecuzione, ma non può impedire l'esecuzione di una pena sopravvenuta ormai irrevocabile e oggettivamente incompatibile con il regime di semilibertà.
  • La cessazione della semilibertà per sopravvenienza dell'isolamento diurno non integra un automatismo sanzionatorio fondato sulla personalità del detenuto o su una valutazione negativa del percorso rieducativo, ma costituisce una conseguenza necessaria dell'incompatibilità tra i titoli esecutivi.
  • L'esecuzione dell'isolamento diurno non implica la soppressione del trattamento penitenziario in senso assoluto, poiché restano possibili attività lavorative, istruzione/formazione e funzioni religiose; pertanto la cessazione della semilibertà non preclude, in astratto, una futura nuova richiesta della misura dopo l'espiazione della pena aggiuntiva.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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