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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08771/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico di lavoratrice dello spettacolo, con specifico riferimento al calcolo della "quota B". La Corte d'appello aveva ritenuto che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 si applicasse solo alla "quota A" e non anche alla "quota B", regolata dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182/1997. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la disciplina del massimale non fosse stata abrogata, né espressamente né per incompatibilità, e che dovesse quindi continuare ad applicarsi anche alla determinazione della "quota B". La resistente ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per asserito giudicato interno e ha inoltre contestato l'interpretazione della normativa previdenziale, richiamando il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità, ritenendo che non si fosse formato alcun giudicato interno sulle affermazioni in diritto della sentenza di appello, poiché il motivo investiva proprio la questione dell'abrogazione del massimale pensionabile per la "quota B". Nel merito, la Corte ha aderito all'orientamento già affermato in precedenti decisioni, secondo cui il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche alla "quota B" e non è stato abrogato dal d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale che esclude la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo non è stato abrogato e continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non ha determinato l'abrogazione tacita del massimale pensionabile, risultando compatibile con la disciplina previgente

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    distingue tra quota A, riferita alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità successive

  • art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995

    il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non richiede una corrispondenza rigorosa e assoluta tra contributi versati e prestazioni pensionistiche

  • art. 38 Cost.

    la disciplina previdenziale deve comunque assicurare adeguatezza e proporzionalità della tutela, nel quadro dell'intero sistema previdenziale

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503/1992

    richiamato in controricorso e nella discussione sul giudicato interno, ma non ritenuto preclusivo dell'esame della questione principale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni in diritto, ma solo sull'unità minima della decisione che collega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; se il motivo di ricorso contesta la ratio decidendi su un punto ancora controverso, l'eccezione di giudicato interno non è fondata.
  • In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare anche per la determinazione della quota B, salvo una espressa abrogazione o una incompatibilità insuperabile con la disciplina successiva.
  • L'assenza di una perfetta corrispondenza tra contributi versati e prestazioni pensionistiche non integra, di per sé, contrasto con i principi costituzionali, purché il sistema mantenga una proporzionalità complessiva e non comprometta la funzione di adeguatezza della tutela previdenziale.
  • La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non va intesa come necessario e integrale parallelismo tra base contributiva e base di calcolo della pensione, ma come criterio da leggere alla luce dell'intero assetto del sistema assicurativo e delle sue peculiarità.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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