Cassazione Civile, Ordinanza n. 15996/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, relativi all'anno 2010, fondato sia su un processo verbale della Guardia di Finanza sia su indagini bancarie sui conti del contribuente. In primo grado l'accertamento era stato annullato solo in parte; in appello la decisione era stata confermata in relazione alla parziale giustificazione di alcuni versamenti e prelevamenti, ma era stato negato il riconoscimento forfettario dei costi sui ricavi ricostruiti induttivamente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presunzione sui prelevamenti non sarebbe applicabile al suo caso perché l'attività svolta non comporterebbe acquisto di merce rivendibile e, comunque, la ratio della presunzione sarebbe collegata all'acquisto in nero di beni o fattori produttivi; (2) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, censurando il diniego del riconoscimento percentuale dei costi presunti in presenza di accertamento analitico-induttivo e sostenendo che tali costi dovevano comunque essere detratti dai prelevamenti non giustificati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 continui ad applicarsi ai titolari di reddito d'impresa, compresi gli imprenditori individuali e anche se in contabilità semplificata, mentre non riguarda i lavoratori autonomi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente imprenditore può opporre la prova dell'incidenza percentuale dei costi relativi ai prelevamenti non giustificati, costi che devono essere detratti dall'ammontare dei prelievi stessi; pertanto era errata la decisione di merito che aveva escluso tale possibilità per mancanza di documentazione. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Per i titolari di reddito d'impresa, anche in contabilità semplificata, i prelevamenti e i versamenti bancari ingiustificati possono essere presunti ricavi; dopo Corte cost. n. 228/2014 la presunzione non si applica ai lavoratori autonomi, ma continua ad applicarsi agli imprenditori.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
In sede di accertamento analitico-induttivo la ripresa a tassazione può riguardare singole componenti del reddito, ma resta possibile il riconoscimento dei costi in misura percentuale forfettaria quando collegati ai ricavi presunti.
art. 55 t.u.i.r.
Richiamato come base della qualificazione del reddito d'impresa, che giustifica l'operatività della presunzione bancaria nei confronti dell'imprenditore.
art. 2195 c.c.
Richiamato per la nozione di imprenditore commerciale, quale soggetto cui si correla il meccanismo presuntivo sulle movimentazioni bancarie.
art. 109 t.u.i.r.
In presenza di contabilità complessivamente attendibile, i costi non contabilizzati sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; la Corte distingue però tale regola dal diverso tema dei costi forfettari riconoscibili a fronte dei ricavi presunti.
Massime di principio
- La presunzione legale di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie ingiustificate ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica ai redditi d'impresa, compresi quelli dell'imprenditore individuale, anche in contabilità semplificata, e non viene esclusa solo perché l'attività abbia una struttura organizzativa semplice o un forte apporto personale.
- La non applicabilità della presunzione bancaria ai lavoratori autonomi non può essere automaticamente estesa all'imprenditore individuale: il discrimine è la qualificazione del reddito come reddito d'impresa.
- Quando l'accertamento sui conti correnti conduce a ricavi presunti non contabilizzati, il contribuente imprenditore può sempre, anche nell'accertamento analitico-induttivo, dedurre o eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che devono essere sottratti dai prelevamenti non giustificati.
- L'esclusione del riconoscimento dei costi per difetto di documentazione non è corretta se si pretende di neutralizzare, in modo più gravoso del dovuto, la presunzione sui ricavi: l'interpretazione costituzionalmente orientata impone di rideterminare il reddito tenendo conto di una quota forfettaria di costi correlati ai ricavi accertati.
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