Sentenza n. 573/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 02/ED emessa in data 11 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino n. 02/ED dell’11 luglio 2024, relativa a finiture e cromia esterna ritenute difformi dalle prescrizioni paesaggistiche e prive della preventiva autorizzazione comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha imposto il ripristino delle finiture esterne dell’immobile, contestando l’utilizzo di una cromia non previamente autorizzata e non assimilabile allo stato di fatto, in violazione del parere favorevole con prescrizioni reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 77 del regolamento edilizio comunale. Ha dedotto che il parere paesaggistico avrebbe consentito interventi sulle facciate purché trattate con finiture e cromie assimilabili a quelle preesistenti; che l’edificio presentava già diverse cromie e non era mai stato oggetto di restauro completo; che la medesima cromia era presente in altri immobili e nell’accesso principale della casa comunale; che la SCIA era corredata dalla documentazione richiesta ed era stata esaminata dal Comune senza prescrizioni; che la frazione in cui si trova l’immobile non sarebbe stata sottoposta a specifiche prescrizioni cromatiche; che la Commissione locale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole senza prescrizioni sul colore; e che, a seguito del sopralluogo del 18 aprile 2024, il Comune aveva verbalizzato l’assenza di irregolarità. In subordine, ha dedotto la violazione dell’art. 77 del regolamento edilizio e l’illegittimità dell’ordine di ripristino perché adottato da soggetto diverso dal Sindaco, ritenuto unico organo competente in assenza di delega.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che l’ordinanza impugnata si fondava sulla difformità della cromia rispetto alla prescrizione vincolante contenuta nel parere della Soprintendenza del 17 febbraio 2021, secondo cui le facciate dovevano essere trattate con finiture e cromie assimilabili allo stato di fatto, nonché sulla mancanza della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 77 del regolamento comunale. Applicando l’art. 154 del d.lgs. 42/2004, il giudice ha ritenuto che la Soprintendenza avesse impartito una prescrizione specifica e vincolante e che la documentazione fotografica ante e post lavori dimostrasse che la cromia utilizzata per tutte le facciate non era presente in alcuna parte dell’immobile nello stato precedente. L’amministrazione era pertanto legittimata ad adottare misure dirette a sanzionare la violazione paesaggistica e ad assicurare l’armonizzazione delle facciate con la bellezza d’insieme. È stata ritenuta irrilevante la presenza di una cromia simile nell’accesso del Municipio e in altri immobili, poiché ciò non incideva sull’obbligo di rispettare la specifica prescrizione paesaggistica riferita all’immobile e, quanto al Municipio, la parte indicata non costituiva una facciata immediatamente visibile dall’esterno. Il testo non riferisce una specifica statuizione autonoma sulla censura relativa alla competenza del soggetto adottante, ritenendo comunque infondato il ricorso nel suo complesso. Il Comune non si era costituito, sicché il TAR ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per gli interventi sull’immobile; il parere della Soprintendenza è stato considerato contenente prescrizioni vincolanti.
art. 154 d.lgs. 42/2004
Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati [...] sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione [...] l'amministrazione competente, su parere vincolante [...] del soprintendente [...] possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
La norma consente all’amministrazione competente di ordinare l’adeguamento cromatico delle facciate quando siano state disattese prescrizioni paesaggistiche vincolanti, assicurando l’armonizzazione con la bellezza d’insieme; in caso di mancata ottemperanza è prevista l’esecuzione d’ufficio.
art. 77 del Regolamento Edilizio Comunale
Prima di dare luogo all’esecuzione di tinteggiature, intonaci colorati e rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni sul posto, onde consentire alle Autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nella concessione/autorizzazione.
La disposizione impone la preventiva realizzazione e verifica dei campioni cromatici e consente, in caso di inosservanza, l’ordine di applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti.
Massime di principio
- Le prescrizioni cromatiche contenute nel parere vincolante della Soprintendenza, quando impongono che le facciate siano trattate con finiture e cromie assimilabili allo stato di fatto, devono essere rispettate dal proprietario e possono fondare un ordine amministrativo di ripristino o di adeguamento in caso di difformità accertata.
- Ai sensi dell’art. 154 del d.lgs. 42/2004, l’amministrazione competente può ordinare l’adeguamento del colore delle facciate quando la tinteggiatura soggetta ad autorizzazione paesaggistica non rispetti le prescrizioni vincolanti dell’autorità paesaggistica, al fine di armonizzarla con la bellezza d’insieme.
- La circostanza che la stessa cromia sia presente in altri immobili o in parti di edifici pubblici non esclude l’illegittimità dell’intervento difforme da una specifica prescrizione paesaggistica riferita all’immobile interessato: il parametro decisivo è il rispetto della prescrizione vincolante, non la mera esistenza di prassi cromatiche analoghe nel contesto.
- La documentazione fotografica comparativa dello stato dell’immobile prima e dopo i lavori può dimostrare la difformità della cromia realizzata rispetto allo stato di fatto prescritto dal parere paesaggistico.
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