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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17538/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto Pagnozzi aveva reclamo contro il diniego della Direzione della Casa circondariale di Sassari di consentirgli l'accesso a ulteriori canali televisivi e radiofonici oltre a quelli già predisposti per la generalità dei detenuti; il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo e il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione confermando che la limitazione dei canali non era giustificata da esigenze di sicurezza e che l'ampliamento della sintonizzazione non comportava spesa significativa (disponendo anche la sintonizzazione su RTL 102,5). Il Ministero, il D.A.P. e la Casa circondariale hanno impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che l'intervento giurisdizionale fosse fuori dai presupposti di legge (art. 35-bis Ord. pen.), che la statuizione violasse la giurisprudenza costituzionale e l'art. 41-bis Ord. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (violazione dell'art. 35-bis Ord. pen.) assorbente e fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari. La Corte ha motivato che il rimedio di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela solo pregiudizi concreti e attuali di posizioni soggettive di diritto; la giurisprudenza consolidata ha affermato che la limitazione ad alcuni canali (se sono comunque assicurati i canali di maggiore diffusione nazionale) non incide sull'effettivo diritto all'informazione. Nel caso concreto l'offerta televisiva predisposta dall'amministrazione (RAI e principali emittenti nazionali) non determinava una lesione effettiva del diritto del detenuto ma costituiva una modalità organizzativa legittima, per cui non sussisteva titolo per il sindacato giurisdizionale. Di conseguenza le pronunce di merito sono state annullate senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    La Corte interpreta il rimedio previsto dall'art. 35-bis come finalizzato a tutelare solo pregiudizi concreti e attuali di posizioni soggettive di diritto, non meri interessi o preferenze dei detenuti; pertanto l'intervento giurisdizionale richiede una lesione effettiva del diritto

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamato insieme all'art. 35-bis quale norma che disciplina il reclamo giurisdizionale del detenuto; la Corte ricorda che il rimedio è volto a tutelare posizioni soggettive di diritto effettivamente lesi

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Richiamato nella vicenda per il regime speciale a cui è sottoposto il detenuto; la Corte osserva che anche in regime differenziato le limitazioni devono incidere concretamente sull'effettività dei diritti per giustificare la tutela giudiziale

  • Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Richiamata in quanto la direzione dell'istituto aveva adottato criteri organizzativi di sintonizzazione basati su indicazioni amministrative; la Corte considera tali scelte come modalità organizzative non necessariamente lesive del diritto all'informazione se assicurano l'accesso ai principali canali nazionali

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen. richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale di una posizione soggettiva di diritto, non la tutela di mere preferenze o modalità di fruizione.
  • La limitazione del numero di canali televisivi non costituisce automaticamente una violazione del diritto all'informazione se ai detenuti è comunque garantito l'accesso ai canali di maggiore diffusione nazionale; bisogna valutare l'effettività dell'accesso all'informazione.
  • Le modalità organizzative dell'amministrazione penitenziaria (sintonizzazione collettiva, scelta di pacchetti di canali) possono essere legittime se proporzionate e non incidono sull'effettività dei diritti; il giudice verifica se tali modalità determinano un pregiudizio reale.
  • In regime speciale (es. art. 41-bis) le restrizioni sono ammissibili per esigenze di sicurezza, ma devono comunque essere valutate rispetto alla loro incidenza concreta sui diritti fondamentali del detenuto.
  • Per ottenere tutela giudiziale il detenuto deve specificare in che modo la limitazione incide sull'effettività del suo diritto (es. impedimento all'accesso a informazioni essenziali), non limitarsi ad affermare una preferenza per determinati canali.
  • L'amministrazione può fare riferimento a circolari e criteri organizzativi generali; tali atti amministrativi sono sindacabili dal giudice solo se la loro applicazione determina una lesione effettiva dei diritti dei detenuti.

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