Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13710/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Giustizia amministrativa202514967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per un'area antistante l'esercizio commerciale in via Oderisi da Gubbio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla classificazione della strada come ricompresa nella viabilità principale secondo il PGTU di Roma Capitale e sulla conseguente non assentibilità dell'occupazione richiesta, in quanto collocata sulla sede stradale. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del Codice della strada, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, contestando l'inclusione automatica della strada nella viabilità principale; violazione dell'art. 20 del Codice della strada ed erronea nozione di piattaforma stradale, sostenendo che sulle strade urbane di quartiere di tipo E) sarebbe possibile occupare le fasce di pertinenza e gli stalli di sosta; violazione dell'obbligo di istruttoria e dell'art. 3 l. 241/1990 per mancata valutazione delle dimensioni del marciapiede, delle caratteristiche concrete dell'occupazione e della precedente occupazione esercitata; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni procedimentali; violazione dell'art. 9, comma 3, della nuova disciplina comunale sulle occupazioni di suolo pubblico, ritenuta non ostativa all'occupazione della fascia di sosta laterale; violazione dell'art. 7 l. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, nonché lesione dell'affidamento derivante dalla precedente occupazione; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento per mancata considerazione delle caratteristiche dell'occupazione proposta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la classificazione della strada nella viabilità principale operata dal PGTU, trattandosi di scelta discrezionale dell'amministrazione, censurabile solo per travisamento dei fatti o palese illogicità, non adeguatamente allegati dalla ricorrente. Ha giudicato infondati i motivi relativi all'art. 20 del Codice della strada e all'art. 9 della disciplina comunale, osservando che la normativa comunale vieta le occupazioni lungo la viabilità principale, salvo quelle eventualmente realizzabili sul marciapiede e sulla fascia di sosta laterale alle condizioni previste dalla legge; tale disciplina è compatibile con l'art. 20 del Codice della strada e non impedisce al Comune di escludere in via generale l'occupazione della carreggiata. L'occupazione di suolo pubblico implica un'ampia discrezionalità amministrativa quanto ad aree, dimensioni, tempi, modalità e restrizioni, in funzione del bilanciamento degli interessi viabilistici, urbanistici, architettonici e paesaggistici. Nel caso concreto, inoltre, non risultava presente una fascia di sosta laterale. Sono stati respinti anche i motivi fondati sulle caratteristiche dell'occupazione e sulla precedente occupazione: il divieto normativo non ammette deroghe basate sulle caratteristiche dell'installazione e non può configurarsi un affidamento tutelabile per pregresse occupazioni, poiché la precedente istanza emergenziale era stata negata e, comunque, sarebbe stata soggetta a presupposti diversi, connessi alla normativa emergenziale. Il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato dichiarato innanzitutto inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente indicato quali deduzioni fossero state trascurate, e comunque infondato, poiché l'amministrazione aveva confutato le osservazioni mediante rinvio per relationem ai pareri degli uffici e richiamando il precedente diniego. Spese compensate per le oscillazioni giurisprudenziali pregresse.

Norme richiamate

  • art. 20 Codice della strada

    “Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale [...] sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.”

    La disposizione non impedisce al Comune di vietare in via generale l'occupazione della carreggiata nell'ambito della viabilità principale; la disciplina comunale può consentire, alle condizioni previste, occupazioni soltanto sul marciapiede e sulla fascia di sosta laterale.

  • art. 36 Codice della strada

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla classificazione della strada, ma il TAR ha ritenuto legittima la classificazione discrezionale operata dal PGTU, in assenza di travisamento o palese illogicità.

  • art. 9 DAC Roma Capitale n. 118/2025

    “Sulle strade urbane ricomprese nella viabilità principale aventi caratteristiche intermedie [...] possono essere concesse le occupazioni [...] solo su marciapiede”; “Sulle strade urbane classificate di tipo E) [...] ricomprese nella viabilità principale [...] le occupazioni [...] possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale [...] nei limiti e prescrizioni di cui all’articolo 20 del Codice della Strada.”

    La disciplina comunale subordina le concessioni al Codice della strada e al PGTU e vieta l'occupazione della carreggiata nella viabilità principale, ammettendo soltanto le occupazioni nelle aree specificamente indicate e alle condizioni normative.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, anche mediante rinvio per relationem ai pareri degli uffici competenti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura è inammissibile se non indica concretamente quali osservazioni siano state omesse; nel merito, il preavviso non impone una risposta analitica quando l'atto finale confuta le deduzioni mediante motivazione per relationem e richiami espressi.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il motivo relativo alla partecipazione procedimentale e alla precedente occupazione è stato respinto; la precedente istanza emergenziale era stata negata e, comunque, si fondava su presupposti normativi e fattuali diversi.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento non impongono il rilascio della concessione quando l'occupazione è esclusa dalla disciplina viabilistica applicabile.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al buon andamento non consente di derogare al divieto normativo di occupazione della carreggiata.

  • D.A.C. Roma Capitale n. 21/2015

    Il PGTU può classificare le strade nella viabilità principale sulla base della funzione di collegamento e delle esigenze di equilibrio con la domanda di mobilità; tale scelta è sindacabile solo per travisamento fattuale o palese illogicità.

  • D.L. 34/2020

    La disciplina emergenziale applicabile alla precedente istanza di occupazione aveva presupposti diversi e non fonda un affidamento sulla successiva concessione ordinaria.

Massime di principio

  • La classificazione di una strada nella viabilità principale mediante uno strumento di pianificazione del traffico costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo in presenza di travisamento dei fatti o palese illogicità adeguatamente allegati e provati.
  • La disciplina comunale può vietare in via generale le occupazioni commerciali della carreggiata ricompresa nella viabilità principale, anche quando la strada appartenga alla categoria urbana di tipo E), senza contrastare con l'art. 20 del Codice della strada.
  • L'occupazione di suolo pubblico, comportando la sottrazione di spazi pubblici all'uso comune, attribuisce all'amministrazione un'ampia discrezionalità nella scelta delle aree, delle dimensioni, dei tempi, delle modalità e delle restrizioni, in funzione del bilanciamento degli interessi viabilistici e degli altri interessi pubblici coinvolti.
  • Le caratteristiche concrete dell'installazione proposta non consentono di derogare a un divieto generale posto dalla normativa primaria e regolamentare, in assenza di una specifica previsione derogatoria.
  • Una precedente occupazione, soprattutto se fondata su una disciplina emergenziale diversa o addirittura oggetto di precedente diniego, non determina di per sé un affidamento tutelabile al rilascio di una successiva concessione ordinaria.
  • La censura di violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 è inammissibile per genericità se il ricorrente non indica quali specifiche osservazioni siano state omesse; comunque, l'obbligo di considerazione può essere assolto mediante una motivazione per relationem ai pareri istruttori, purché questi confutino le deduzioni dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.