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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21605/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/09/2023 che aveva confermato il diniego di revoca del sequestro preventivo su ingente somma di denaro, titoli finanziari e assegni intestati a Roberto Mascellani. Il sequestro era collegato all'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la restituzione, anteriore al fallimento, di 6 milioni di euro dalla società fallita Magazzini Darsena alla controllante Sinteco Real Estate, operazione ritenuta alla luce dell'art. 2467 c.c. potenzialmente soggetta alla regola di postergazione del credito in presenza di eccessivo squilibrio finanziario. Il ricorrente ha sostenuto che una consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) svolta in una causa civile parallela avesse escluso l'erosione del capitale e l'eccessivo squilibrio finanziario, costituendo elemento novum idoneo a far revocare il sequestro; inoltre ha dedotto vizi di motivazione e violazioni degli artt. 125 e 627 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio (Tribunale di Ferrara) avesse colmato le carenze argomentative sollevate dalla precedente sentenza della Corte e avesse fornito motivazione non apparente spiegando perché la c.t.u. civile non escludeva, in modo decisivo e pertinente, l'operatività dell'art. 2467 c.c. (postergazione legale). La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato in sede di cassazione sulle ordinanze cautelari (art. 325 c.p.p.) e ha affermato l'assenza di vincolo di conformazione all'accertamento civile. Sul punto di qualificazione giuridica del finanziamento (in conto capitale vs mutuo) la Corte ha ritenuto la questione di merito non decidibile in sede di ricorso per cassazione in materia cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2467 cod. civ.

    Disciplina la postergazione legale del credito del socio o della controllante; la Corte ha valutato che la c.t.u. civile non avesse affrontato o dimostrato in maniera decisiva l'assenza dei presupposti (eccessivo squilibrio finanziario) necessari per escludere l'applicazione di tale norma.

  • art. 2446 cod. civ.

    Richiamato per distinguere l'erosione del capitale (riduzione superiore a un terzo) dall'equilibrio finanziario; la Corte ha evidenziato che erosione del capitale e squilibrio finanziario sono concetti distinti e non automaticamente sovrapponibili.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di cassazione sulle ordinanze cautelari alle sole violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; la Corte ha applicato tale limite per rigettare il ricorso.

  • art. 3, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere vincoli di conformazione tra accertamenti civili e penali, salvo i casi previsti dalla norma stessa (non ricorrenti nel caso).

  • art. 75, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà della parte civile/curatela di trasferire l'azione civile nel processo penale; la Corte ha sottolineato che dopo tale rinuncia agli atti nel giudizio civile il patrimonio probatorio penale resta impregiudicato.

  • artt. 125 e 627 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare vizio di motivazione e violazioni processuali; la Corte ha ritenuto le censure infondate nel contesto del limitato sindacato consentito dall'art. 325 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in cassazione.

Massime di principio

  • Una consulenza tecnica civile non vincola il giudice penale: per incidere su un provvedimento cautelare il CTU deve affrontare espressamente e in modo decisivo la stessa questione giuridica rilevante in sede penale (es. la postergazione ex art. 2467 c.c.).
  • In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari (art. 325 c.p.p.) il sindacato è limitato a violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; questioni di merito e valutazioni probatorie molto spesso non sono sindacabili.
  • La distinzione tra 'erosione del capitale' (art. 2446 c.c.) e 'squilibrio finanziario' è rilevante: non si può automaticamente equiparare la mancata erosione contabile del capitale con l'assenza di squilibrio finanziario e dunque con l'inesistenza della postergazione legale.
  • La qualificazione giuridica del rapporto finanziario (contributo in conto capitale vs mutuo) ha effetti penalmente rilevanti (diversa tipologia di bancarotta), ma è questione di merito fattuale che richiede approfondimento probatorio e non sempre risolvibile in sede cautelare o di legittimità.
  • Se la consulenza tecnica è stata svolta senza accesso a tutti gli atti rilevanti (es. informativa di reato), il suo valore probatorio può risultare limitato ai fini cautelari.
  • Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale (art. 75 c.p.p.) non vincola automaticamente il giudice penale agli accertamenti compiuti in sede civile; la situazione probatoria resta autonoma.

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