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Sentenza

Sentenza n. 1343/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 205 del 2026: giudicato formatosi sulla sentenza n. 347/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata il 27.05.2024, passata in giudicato in data 18/07/2024, regolarmente notificata alla controparte il 17/06/2024, ai fini dell’esecuzione. quanto al ricorso n. 360 del 2026: al giudicato formatosi sulla sentenza n. 531/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata il 20.09.2024, passata in giudicato in data 25/10/2024, regolarmente notificata alla controparte il 24/09/2024, ai fini dell’esecuzione. quanto al ricorso n. 307 del 2026: al giudicato formatosi sulla sentenza n. 514/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata il 17.09.2024, passata in giudicato in data 25/10/2024, regolarmente notificata alla controparte il 24/09/2024, ai fini dell’esecuzione.

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o tardiva esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che avevano riconosciuto ai ricorrenti l'emolumento denominato carta docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre ricorrenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di altrettante sentenze del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passate in giudicato e regolarmente notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le sentenze civili avevano riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'emolumento cosiddetto carta docenti. I ricorsi lamentavano l'inerzia dell'amministrazione e la mancata integrale esecuzione dei giudicati. I ricorsi sono stati riuniti per connessione impropria, in ragione della medesimezza delle questioni, dell'identità dei difensori e dell'unicità dell'esito.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi e ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nelle more della camera di consiglio, le parti hanno dato atto che le sentenze del giudice ordinario erano state integralmente eseguite. La cessazione della materia del contendere non ha escluso la condanna del Ministero alle spese, poiché l'esecuzione è intervenuta successivamente alla proposizione dei ricorsi e l'inerzia ministeriale aveva reso necessario il giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate complessivamente in € 1.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando che l'inerzia del Ministero si inseriva in un contesto seriale di mancata esecuzione di giudicati relativi alla carta docenti e ad altri istituti lavoristici, con possibile maturazione di interessi, penalità e ulteriori spese erariali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dei giudizi di ottemperanza promossi per ottenere l'esecuzione dei giudicati; nel caso concreto, l'avvenuta esecuzione nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse all'esecuzione coattiva.
  • L'esecuzione del giudicato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, dovendosi tenere conto della condotta che ha reso necessario il giudizio e del principio di soccombenza virtuale o sostanziale.
  • La riunione per connessione impropria di più giudizi di ottemperanza è ammissibile quando le controversie presentano identità o stretta comunanza delle questioni, dei difensori e dell'esito, anche in assenza di identità dei giudicati da eseguire.
  • La reiterata inerzia di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente maturazione di interessi, penalità e spese a carico dell'erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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