Cassazione Civile, Ordinanza n. 14755/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di un atto di contestazione di sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2005. Il giudice di primo grado aveva annullato la sanzione ritenendo inutilizzabili i dati della c.d. "lista Falciani" perché acquisiti illecitamente; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo quella lista un indizio decisivo dell’evasione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito indebitamente rilevanza alla sua inclusione nella lista Falciani senza considerare che il numero di passaporto non sarebbe stato riferibile a lui e senza pronunciarsi sulla richiesta di rinuncia al segreto bancario per dimostrare l’errore di persona; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.l. n. 78/2009, assumendo che la norma sulla presunzione di redditi esteri sottratti a tassazione fosse stata applicata retroattivamente a un periodo d’imposta anteriore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, in sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque esaminato la riconducibilità della scheda al contribuente valorizzando numero di passaporto e indirizzo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non era stata originariamente proposta nel ricorso introduttivo e quindi non poteva essere introdotta solo in appello; in ogni caso, ha chiarito che la presunzione legale dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non è retroattiva, ma la pretesa sanzionatoria poteva ugualmente fondarsi su presunzioni semplici, anche uniche, purché gravi e precise. Poiché la CTR aveva basato la decisione sul valore indiziario della lista Falciani e sull’assenza di prova contraria, il rigetto è stato confermato con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 4, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 167 del 1990
obblighi di monitoraggio fiscale
individua l’obbligo dichiarativo la cui violazione è stata sanzionata per omessa compilazione del quadro RW.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per richiesta di rivalutazione delle prove.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale della sua discussione e la decisività.
art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione
la presunzione legale di evasione ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente, ma non esclude il ricorso a presunzioni semplici per dimostrare l’occultamento di redditi all’estero.
artt. 2727 e ss. c.c.
consentono il ricorso alle presunzioni semplici per provare l’occultamento al fisco di redditi investiti in paesi esteri, anche in assenza della presunzione legale.
art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato dal d.l. n. 78/2009 come base del raddoppio sanzionatorio in presenza della presunzione legale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di merito delle prove, se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
- La presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non opera per periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Anche quando la presunzione legale non sia applicabile ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può provare l’occultamento di redditi esteri mediante presunzioni semplici, anche uniche, purché gravi e precise; la concordanza è richiesta solo se gli indizi sono plurimi.
- In materia di redditi esteri occultati, una lista nominativa proveniente da autorità estere può costituire un valido elemento indiziario, se corroborato dagli ulteriori elementi valorizzati dal giudice di merito e se il contribuente non fornisce prova contraria.
- Le censure nuove introdotte in appello non possono essere esaminate se non erano ricomprese nei motivi originari di impugnazione dell’atto impositivo.
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