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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21456/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un estratto di ruolo riferito a iscrizioni relative al 2002, per l'importo complessivo indicato in sentenza, deducendo l'illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo perché l'atto presupposto non le sarebbe mai stato notificato. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010 per mancata comunicazione della presa in carico delle somme da parte dell'agente della riscossione. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo valida la notifica dell'atto impositivo a mani di familiare convivente di uno dei legali rappresentanti e, quindi, tardiva l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 145 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto tardivo il ricorso perché aveva valutato la notificazione dell'atto impositivo anziché la tempestività dell'impugnazione dell'estratto di ruolo; hanno anche contestato la validità della notifica dell'atto presupposto. Con il secondo motivo hanno denunciato omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, ribadendo sia la mancata comunicazione della presa in carico delle somme ex art. 29 d.l. n. 78/2010, sia la mancata notifica dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 6 l. n. 212/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per le società non aventi personalità giuridica la notificazione può avvenire alternativamente presso la sede dell'ente o direttamente alla persona fisica che lo rappresenta, quando ne siano indicati qualità e dati di residenza/domicilio/dimora, senza necessità di un previo tentativo presso la sede legale. Ha quindi ritenuto corretta la conclusione della CTR sulla ritualità della notifica dell'atto presupposto e sulla conseguente tardività dell'impugnazione. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte assorbito, quanto alla doglianza fondata sull'art. 6 l. n. 212/2000, perché la valida notifica dell'atto impositivo rendeva conoscibile la pretesa, e in parte inammissibile per difetto di specificità rispetto alla pretesa omessa pronuncia sulla comunicazione della presa in carico delle somme: il ricorso non dimostrava che tale questione fosse stata riproposta in appello, né trascriveva l'atto di appello o ne indicava specificamente i passaggi rilevanti. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Per le società non aventi personalità giuridica la notifica può effettuarsi presso la sede indicata o direttamente alla persona fisica che rappresenta l'ente, se nell'atto sono indicati qualità e dati anagrafici richiesti.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato insieme all'art. 145 c.p.c. per le modalità di notificazione degli atti impositivi.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare la valutazione di tardività dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamato per la doglianza sulla mancata comunicazione della presa in carico delle somme da parte dell'agente della riscossione.

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La doglianza è stata assorbita perché la valida notifica dell'atto presupposto escludeva il mancato raggiungimento della conoscenza della pretesa impositiva.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti destinati a società di persone o ad altri enti privi di personalità giuridica può essere validamente eseguita anche direttamente alla persona fisica che ne rappresenta l'ente, purché nell'atto siano indicati la qualità del destinatario e i dati di residenza, domicilio o dimora previsti dalla legge; non è necessario un previo tentativo infruttuoso presso la sede sociale.
  • Quando l'atto presupposto sia stato ritualmente notificato, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può fondarsi sulla dedotta mancata conoscenza della pretesa impositiva, poiché la notifica valida realizza la conoscibilità dell'atto e rende infondata la censura di tardività basata su tale presupposto.
  • Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia su un motivo di appello è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non trascrive o comunque indica in modo puntuale l'atto di appello e i passaggi da cui risulti la riproposizione della questione al giudice di secondo grado.
  • La deduzione di un'omessa pronuncia non può essere esaminata dalla Corte se la questione non risulti chiaramente devoluta al giudice di appello e specificamente riprodotta nel ricorso, non essendo consentito alla Corte un'indagine esplorativa nei fascicoli di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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