Sentenza n. 15680/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma - sportello unico per l'immigrazione intimata in ordine alla istanza inviata via pec e ricevuta dalla prefettura in data 24 aprile 2026 per: 1) fissazione appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; 2) rilascio dell'autorizzazione necessaria del permesso di soggiorno e ogni conseguente rilascio di provvedimenti necessari per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma intimata a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co. 3, c.p.a. con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Roma sull'istanza del 24 aprile 2026 per fissare l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio dell'autorizzazione e degli atti necessari al permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro l'inerzia della Prefettura rispetto all'istanza ricevuta il 24 aprile 2026, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la declaratoria dell'obbligo di provvedere entro trenta giorni e il rilascio del permesso di soggiorno, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato e depositato il 12 giugno 2026. Non sono riportati ulteriori motivi di illegittimità: la controversia verte sulla formazione del silenzio-inadempimento e sulla successiva sopravvenienza del preavviso di revoca del nulla osta al lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, al momento della presentazione dell'istanza, il termine applicabile fosse quello di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, poiché l'aumento a 90 giorni disposto dal d.lgs. 83/2026 si applicava dal 22 maggio 2026. Il termine scadeva il 25 giugno 2026: pertanto, quando il ricorso fu proposto il 12 giugno, il silenzio-inadempimento non si era ancora formato. Il Collegio ha tuttavia seguito l'orientamento che consente di esaminare il ricorso se il termine scade prima della trattazione camerale, valorizzando la maturazione del silenzio al momento della decisione; la proposizione anticipata ha però inciso sulla valutazione delle spese e del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la Prefettura aveva adottato il 21 settembre 2026 un preavviso di revoca del nulla osta al lavoro del 21 maggio 2024 ed era in attesa di documentazione integrativa, pur non essendo intervenuto il provvedimento finale. Spese compensate. È stata revocata, con efficacia retroattiva, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché la proposizione del ricorso prima della scadenza del termine procedimentale è stata qualificata come condotta con colpa grave.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Nel testo vigente al momento in cui, il 24.04.2026, il ricorrente ha presentato l’istanza di fissazione dell’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98 prevede(va) che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Al procedimento si applicava il termine di 60 giorni vigente alla data di presentazione dell'istanza; la successiva modifica che ha elevato il termine a 90 giorni non era applicabile, essendo divenuta efficace dal 22 maggio 2026.
art. 4 d.lgs. 16 aprile 2026, n. 83
Nel modificare tale comma 9, l’art. 4 del D.Lgs. 16/04/2026 n. 83 ha ora portato a 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento; ma poiché, per espressa previsione dello stesso citato art. 4, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026”, al caso in esame si applica ancora il termine di 60 giorni.
La modifica che porta a 90 giorni il termine procedimentale si applica dal 22 maggio 2026; per un'istanza presentata il 24 aprile 2026 resta applicabile il termine previgente di 60 giorni.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Il ricorrente ha adìto questo Tribunale per chiedere l’accertamento di illegittimità del silenzio tenuto dalla Prefettura di Roma – Sportello unico per l’immigrazione sull’istanza inviata via pec e ricevuta dalla Prefettura il 24.04.2026, per: 1) “fissazione appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno”; 2) “rilascio dell’autorizzazione necessaria del permesso di soggiorno e ogni conseguente rilascio di provvedimenti necessari per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma intimata a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co. 3, c.p.a. con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo”.
La disposizione è menzionata quale base della richiesta di nomina del commissario ad acta, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Ora, poiché l’avere proposto il ricorso prima della scadenza del termine, assegnato dalla legge all’Amministrazione per provvedere, concretizza certamente un caso di colpa grave, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata.
La proposizione del ricorso avverso il silenzio prima che scada il termine assegnato all'amministrazione per provvedere costituisce colpa grave e giustifica la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro il silenzio è proposto prima della scadenza del termine procedimentale, ma il termine scade inutilmente prima della trattazione camerale, il giudice può esaminare la domanda considerando il silenzio maturato come fatto sopravvenuto al momento della decisione, in applicazione dei principi di conservazione degli atti, economicità dei mezzi e raggiungimento dello scopo.
- La proposizione del ricorso contro il silenzio prima della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere costituisce colpa grave ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un preavviso di revoca e la richiesta di documentazione integrativa, pur in assenza del provvedimento finale, possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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