Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45862/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per detenzione di 3,930 kg di marijuana, contestando: a) la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e la mancata/logica motivazione in ordine alla riconducibilità dello stupefacente al Trovato (sostanza rinvenuta in un terreno non di sua proprietà, presenza di un escavatore ed attrezzature non sufficiente a collegamento); b) l'illegittimità della perquisizione e del sequestro del terreno (avviso di perquisizione relativo solo all'abitazione; decreto di convalida emesso a carico di altro proprietario); c) l'illegittimità della confisca del denaro (24.940 euro) poiché il contante deriverebbe da attività imprenditoriale documentata con fatture e la confezione in buste non è indice sufficiente di provenienza illecita; inoltre si censura che la confisca sia stata disposta d'ufficio senza adeguata motivazione e senza considerare la possibile applicazione dell'art. 240-bis c.p. e la proporzione rispetto ai redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento alla confisca e inammissibile nel resto. In particolare: - Ha confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio deciso in appello, ritenendo corretta e non illogica la valutazione dei giudici di merito sulla riconducibilità dello stupefacente al Trovato (coordinata valutazione di elementi quali escavatore, tracce di terreno rimosso, secchi analoghi, macchina sottovuoto e materiale per confezionamento). - Ha dichiarato inammissibili le censure che in realtà richiedevano una rivalutazione del merito probatorio, ricordando i limiti del controllo di legittimità. - Ha ritenuto manifestamente infondata e non devoluta all'appello l'eccezione di nullità della perquisizione ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., osservando inoltre che la nullità della perquisizione non annulla automaticamente il sequestro del corpo di reato. - Ha invece accolto il motivo relativo alla confisca: i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato la qualificazione del denaro come profitto del reato né valutato la documentazione prodotta dal ricorrente; per la mera detenzione (e non per il reato di vendita) non è applicabile automaticamente la confisca ex art. 240 c.p., e, se si intende adottare la confisca speciale prevista dall'art. 240-bis c.p. (mediante il rinvio dell'art. 85-bis D.P.R. 309/90), è necessario accertare e motivare la sproporzione rispetto ai redditi. Per tali ragioni la confisca è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuova valutazione limitatamente al provvedimento ablativo.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma che punisce i delitti in materia di sostanze stupefacenti: il fatto contestato è la detenzione di sostanza stupefacente. La Corte ha ritenuto configurabile la detenzione e non è stato contestato l'uso di norme diverse per la qualificazione del reato.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha osservato che la censura maschera in realtà una richiesta di rinnovata valutazione di merito e che le doglianze sulla valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione salvo vizi logico-formali rilevabili.

  • art. 114 disposizioni attuative c.p.p.

    Norma relativa all'avviso di perquisizione e alle modalità procedurali: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza non proposta in appello e, inoltre, ha ricordato che la nullità della perquisizione non comporta necessariamente l'inutilizzabilità del sequestro del corpo di reato.

  • art. 240 c.p.

    Previsione della confisca delle cose che costituiscono profitto del reato: la Corte ha precisato che detta confisca è applicabile quando il denaro è profitto di diretta e immediata derivazione dal reato; nella fattispecie, essendo contestata la mera detenzione (non la vendita), non è possibile applicare automaticamente l'art. 240 senza dimostrare la derivazione diretta.

  • art. 240-bis c.p. e art. 85-bis D.P.R. 309/1990

    La Corte ha richiamato la confisca speciale prevista per i reati di stupefacenti tramite il rinvio operato dall'art. 85-bis: tale confisca è condizionata a specifici presupposti, in particolare la sproporzione rispetto ai redditi, che i giudici di merito non hanno adeguatamente accertato e motivato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione e che non è consentita in cassazione una nuova valutazione del merito probatorio salvo vizi logici manifesta.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove: i motivi che in realtà chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili; è invece sindacabile la completezza e la logicità della motivazione.
  • Elementi di contesto convergenti (prossimità del bene, strumenti idonei all'occultamento, rinvenimento di materiali analoghi in proprietà dell'imputato, tracce recenti) possono legittimamente sostenere la riconducibilità di stupefacente a un soggetto anche se il terreno non è formalmente di sua proprietà.
  • La nullità della perquisizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità del sequestro del corpo di reato: il sequestro di cosa che costituisce corpo del reato è atto dovuto e può rimanere legittimo indipendentemente da vizi formali della perquisizione.
  • La confisca di somme di denaro richiede motivazione specifica sul nesso di causalità tra denaro e reato: per la mera detenzione non è sufficiente applicare la confisca del profitto prevista dall'art. 240 c.p. senza dimostrare derivazione diretta; può essere invece presa in considerazione la confisca speciale ex art. 240-bis (tramite art. 85-bis DPR 309/90) ma solo previo accertamento e motivazione sulla sproporzione rispetto ai redditi.
  • Il giudice deve esaminare e valutare la documentazione prodotta dall'imputato a giustificazione della provenienza lecita delle somme; l'omessa valutazione integra vizio di motivazione che può portare all'annullamento della confisca.
  • La confisca può essere ordinata in sede di giudizio di merito anche in assenza di precedente sequestro preventivo, purché la decisione si fondi su norme che ne consentono l'adozione e sia adeguatamente motivata; il destinatario può poi impugnare in sede di esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.