Sentenza n. 12689/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 260/2025 del Tribunale di Velletri, passata in giudicato, e di adottare le misure necessarie per conformare l'amministrazione al giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dalla pronuncia civile. Il Ministero, pur costituito secondo quanto indicato in epigrafe, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. Ha precisato che, quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e resta limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza consentire integrazioni del contenuto della sentenza o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato l'inadempimento allegato dalla ricorrente e l'assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione, il Tribunale ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione e di superare il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella pronunciata in funzione di giudice del lavoro.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile passata in giudicato emessa dal giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice verifica l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza poter integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Qualora il ricorrente alleghi l'inadempimento dell'amministrazione e questa non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione per dare esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
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