Sentenza del 20/09/2017 n. 3688 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Costituzione in giudizio delle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La costituzione dell'appellato oltre il termine di sessanta giorni prima dell'udienza non è inammissibile, poiché l'appellato, non avendo proposto appello incidentale né effettuato produzioni, avrebbe potuto costituirsi persino direttamente in udienza. Il termine non è stato quindi considerato, in tali circostanze, un termine di inammissibilità della costituzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discute della tempestività della costituzione in giudizio dell'appellato nel processo tributario. L'appellante sosteneva, in sostanza, che la costituzione oltre il termine di sessanta giorni antecedenti l'udienza dovesse comportare l'inammissibilità della costituzione dell'appellato.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sulla costituzione in giudizio dell'appellato
Termine di sessanta giorni prima dell'udienza
Il mancato rispetto del termine non determina automaticamente l'inammissibilità della costituzione dell'appellato quando questi non propone appello incidentale e non deposita documenti o altri atti soggetti a termini di produzione. In tale situazione, la costituzione può avvenire anche in udienza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione dell'appellato non è necessariamente inammissibile: occorre verificare se la parte abbia proposto appello incidentale o effettuato produzioni.
- Il termine per la costituzione assume particolare rilievo quando la parte deve svolgere attività processuali che richiedono il rispetto di termini a pena di decadenza, come l'appello incidentale o il deposito di documenti.
- Se l'appellato si limita a partecipare al giudizio senza proporre domande nuove o depositare produzioni tardive, la costituzione può essere ammessa anche in prossimità dell'udienza o direttamente in udienza.
- La valutazione deve essere compiuta distinguendo tra validità della costituzione e decadenza dalle specifiche facoltà processuali non esercitate tempestivamente.
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