Sentenza del 17/03/2017 n. 1423 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - Associazioni di tutela dei consumatori- Enti non lucrativi - Esenzione dal pagamento del contributo unificato per gli atti di natura processuale- Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di pagamento è stata ritenuta legittima. Il giudice ha affermato che non esiste una disposizione normativa che esenti le associazioni di tutela dei consumatori dal pagamento del contributo unificato per gli atti processuali. La natura non lucrativa dell'ente, da sola, non è sufficiente a fondare l'esenzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava la legittimità della richiesta di pagamento del contributo unificato per atti di natura processuale, sostenendo che la propria natura di ente non lucrativo e l'attività di tutela dei consumatori comportassero un'esenzione dal tributo.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione disciplina i casi di esenzione dal contributo unificato; l'esenzione non può essere estesa alle associazioni di tutela dei consumatori in assenza di una previsione normativa espressa.
Cassazione civile, sentenza n. 21522/2013
Il precedente conferma che le esenzioni dal contributo unificato devono risultare da una specifica disposizione di legge e non possono essere desunte semplicemente dalla natura non lucrativa o dalla finalità istituzionale dell'ente.
Massime di principio
- Le associazioni di tutela dei consumatori e, più in generale, gli enti non lucrativi non sono automaticamente esenti dal contributo unificato per il solo fatto di perseguire finalità solidaristiche o di interesse generale.
- Le esenzioni da tributi processuali sono tassative e richiedono una specifica previsione normativa; non è sufficiente richiamare lo statuto, l'assenza di scopo di lucro o l'utilità sociale dell'attività svolta.
- Prima di contestare il contributo unificato occorre verificare se il caso rientri espressamente in una delle ipotesi di esenzione previste dalla legge applicabile.
- In assenza di una norma speciale che disponga l'esenzione, il contributo unificato è dovuto anche dagli enti non lucrativi e dalle associazioni rappresentative dei consumatori.
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