Ordinanza n. 1748/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di decadenza dall'autorizzazione estrattiva per perdita della disponibilità giuridica della cava
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 1672 del 24 dicembre 2025, con cui è stata dichiarata decaduta dall'autorizzazione estrattiva relativa alla Cava Trambiserra, a seguito della ritenuta perdita della disponibilità giuridica del bene. Nel corso del giudizio cautelare, il TAR aveva accolto la domanda cautelare con ordinanza non impugnata. La ricorrente ha successivamente promosso un'istanza di esecuzione della misura cautelare, lamentando che il Comune non avesse istruito la pratica SUAP relativa a una variante non sostanziale dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale Toscana n. 35/2015.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza di esecuzione della misura cautelare perché, nelle more, il Comune ha concluso l'istruttoria della pratica SUAP ed espresso parere favorevole. È quindi venuto meno l'interesse attuale della ricorrente alla trattazione della fase esecutiva, come dichiarato in udienza dal suo difensore. La richiesta di liquidazione delle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva, per consentire una valutazione complessiva dello svolgimento della controversia. Spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 21 l.r. Toscana n. 35/2015
La disposizione è richiamata quale base del procedimento amministrativo conclusosi con la decadenza dall'autorizzazione estrattiva.
art. 23, comma 2, l.r. Toscana n. 35/2015
La disposizione è richiamata in relazione alla pratica SUAP per una variante non sostanziale dell'attività estrattiva, la cui istruttoria è stata conclusa dal Comune con parere favorevole.
Massime di principio
- L'istanza di esecuzione di una misura cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l'amministrazione realizza l'attività amministrativa richiesta dal ricorrente, rendendo non più attuale la tutela esecutiva domandata.
- La liquidazione delle spese relative a una fase incidentale può essere riservata alla decisione definitiva quando il giudice ritenga necessario valutare unitariamente lo svolgimento dell'intera vicenda processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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