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Ordinanza

Ordinanza n. 1748/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di decadenza dall'autorizzazione estrattiva per perdita della disponibilità giuridica della cava

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 1672 del 24 dicembre 2025, con cui è stata dichiarata decaduta dall'autorizzazione estrattiva relativa alla Cava Trambiserra, a seguito della ritenuta perdita della disponibilità giuridica del bene. Nel corso del giudizio cautelare, il TAR aveva accolto la domanda cautelare con ordinanza non impugnata. La ricorrente ha successivamente promosso un'istanza di esecuzione della misura cautelare, lamentando che il Comune non avesse istruito la pratica SUAP relativa a una variante non sostanziale dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale Toscana n. 35/2015.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza di esecuzione della misura cautelare perché, nelle more, il Comune ha concluso l'istruttoria della pratica SUAP ed espresso parere favorevole. È quindi venuto meno l'interesse attuale della ricorrente alla trattazione della fase esecutiva, come dichiarato in udienza dal suo difensore. La richiesta di liquidazione delle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva, per consentire una valutazione complessiva dello svolgimento della controversia. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 21 l.r. Toscana n. 35/2015

    La disposizione è richiamata quale base del procedimento amministrativo conclusosi con la decadenza dall'autorizzazione estrattiva.

  • art. 23, comma 2, l.r. Toscana n. 35/2015

    La disposizione è richiamata in relazione alla pratica SUAP per una variante non sostanziale dell'attività estrattiva, la cui istruttoria è stata conclusa dal Comune con parere favorevole.

Massime di principio

  • L'istanza di esecuzione di una misura cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l'amministrazione realizza l'attività amministrativa richiesta dal ricorrente, rendendo non più attuale la tutela esecutiva domandata.
  • La liquidazione delle spese relative a una fase incidentale può essere riservata alla decisione definitiva quando il giudice ritenga necessario valutare unitariamente lo svolgimento dell'intera vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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