Cassazione Civile, Ordinanza n. 20753/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un acquirente conveniva in giudizio la concessionaria presso cui aveva acquistato un'autovettura, deducendo che il veicolo, mentre si trovava all'estero, si era incendiato a causa di un cortocircuito del motorino di avviamento e chiedendo la restituzione del prezzo pagato nonché il rimborso delle spese di rimpatrio del mezzo. La concessionaria resisteva sostenendo che non fosse provata la causa dell'incendio e che sul veicolo fossero state eseguite modifiche/manomissioni, tra cui l'installazione di un caricatore CD alimentato dalla batteria, idonee a provocare il sinistro. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del vizio occulto; la Corte d'appello confermava, ritenendo non dimostrata la riconducibilità dell'incendio a un vizio dell'auto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2687 e 1512 c.c., omessa pronuncia, difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel pretendere una prova certa e obiettiva della causa dell'incendio e nell'esonerare la controparte dall'onere di provare che le manomissioni avevano causato il danno; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza, censurando il mancato rilievo del capitolo di prova sulla proposta della concessionaria di sostituire l'auto danneggiata con altra vettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, cioè dei fatti, delle prove e dell'apprezzamento della loro attendibilità, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato un autonomo profilo di inammissibilità per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non conteneva la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento delle doglianze, con conseguente impossibilità per la Corte di svolgere ricerche negli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1512 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla garanzia per vizi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso.
art. 2687 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non oggetto di effettiva applicazione da parte della Corte per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2697, comma 2, c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la controparte dovesse provare la causa delle manomissioni; la Corte non affronta il merito, rilevando che la censura richiedeva una rivalutazione del fatto.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di validità della motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ne fa applicazione nel merito.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti e documenti sui quali si fonda, a pena di inammissibilità, per consentire il controllo di legittimità senza ricerche autonome negli atti.
art. 369, comma 2, c.p.c.
Richiamato come norma che impone, a pena di improcedibilità, il deposito dei documenti posti a fondamento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto, in caso di inammissibilità del ricorso, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito, dei fatti e delle prove: le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la Corte di cassazione controlla solo la coerenza logico-giuridica della motivazione nei limiti consentiti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, perché il giudice di legittimità non può essere onerato di ricercarli autonomamente nei fascicoli di parte o d'ufficio.
- La deduzione del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'avversario non basta, in cassazione, se richiede di sovvertire l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo la data prevista dalla disciplina del contributo unificato, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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