Sentenza n. 4757/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali, - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione del ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola RNTD01000T – “R. VALTURIO”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0047341 del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0011942 del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. R.0000067 del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi comprese – per quanto occorrer possa – la nota 31.03.2025 ed il successivo decreto di assegnazione con cui l’I.T.S.E. “R. VALTURIO” ha preannunciato al ricorrente la prossima comunicazione del calendario degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato a un istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, nonché gli atti ministeriali e scolastici connessi, inclusa la previsione degli esami preliminari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna presso un determinato istituto scolastico ai fini dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2024/2025, unitamente alle circolari ministeriali, al decreto ministeriale relativo all'esame di Stato e agli atti connessi concernenti gli esami preliminari. Il provvedimento di assegnazione, non comunicato, sarebbe stato conosciuto dal ricorrente soltanto dopo il suo caricamento nell'area riservata del sito istituzionale. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 12 gennaio 2026, con la quale è stato comunicato il venir meno dell'interesse alla decisione. Nelle more, infatti, il ricorrente aveva superato gli esami preliminari previsti dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017, ai quali era stato ammesso in esecuzione dell'accoglimento dell'istanza cautelare proposta nel giudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in considerazione della vicenda complessiva.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel definire il giudizio con sentenza.
art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017
Disciplina gli esami preliminari che il ricorrente ha superato nelle more del giudizio, dopo essere stato ammesso a parteciparvi in sede cautelare.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, si verifica un fatto idoneo a soddisfare o rendere non più attuale l'utilità concretamente perseguita dal ricorrente.
- Il superamento, nelle more del giudizio, degli esami preliminari cui il candidato era stato ammesso in sede cautelare può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi all'assegnazione della sede e allo svolgimento dell'esame di Stato.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, se coerente con la sopravvenuta situazione sostanziale accertata dal giudice, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →