Ordinanza n. 7535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3263/2026, che aveva accolto in parte l’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio n. 2650/2026 e ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della studentessa nell’ambito della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la revoca dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3263/2026 e, in subordine, chiarimenti sulle relative modalità di esecuzione. A sostegno della revoca ha dedotto l’emersione di un numero di posti disponibili inferiore a duecento, le numerose istanze stragiudiziali di terzi per lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di una sede, il conseguimento da parte dell’appellante di soli 6 CFU e difficoltà organizzative degli Atenei, anche perché il secondo semestre era ormai concluso. In subordine, ha chiesto di precisare l’ambito soggettivo dello scorrimento virtuale, le condizioni per l’accesso al secondo semestre e le modalità per recuperare gli insegnamenti e i crediti mancanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di revoca: le circostanze addotte non integravano un mutamento sopravvenuto delle circostanze né un fatto anteriore conosciuto successivamente, presupposti richiesti dall’art. 58 c.p.a.; inoltre, il Ministero non aveva provato quando avrebbe acquisito conoscenza di eventuali fatti anteriori. Il numero di posti vacanti non era stato assunto dall’ordinanza come soglia quantitativa determinata e, comunque, risultava sufficiente per la pretesa cautelare; le istanze di terzi non destinatari del dictum non ne estendevano gli effetti vincolanti; il dato dei 6 CFU non era sopravvenuto e trovava riscontro nella disciplina ministeriale che ammetteva alla graduatoria anche studenti con una sola sufficienza; le difficoltà organizzative non potevano paralizzare la tutela cautelare. Il Collegio ha accolto la subordinata richiesta di chiarimenti: lo scorrimento virtuale deve essere effettuato soltanto per la studentessa appellante e per gli altri appellanti vittoriosi in analoghi appelli cautelari, verificando se la posizione ricostruita ricada entro la soglia utile. Se la verifica è positiva, l’ammissione con riserva al secondo semestre resta subordinata al superamento della prova di recupero dei CFU, poiché la studentessa ha conseguito 6 CFU anziché i 18 minimi. La prova straordinaria deve essere organizzata dall’Ateneo presso cui sono stati sostenuti gli esami del semestre filtro, secondo la disciplina dell’art. 4 del d.m. n. 1115/2025, con un termine per prepararla compreso tra 20 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Il mancato superamento comporta la perdita di efficacia dell’ammissione con riserva, ferma la possibilità di proseguire negli insegnamenti affini. In caso di superamento, l’Ateneo può organizzare il recupero delle lezioni secondo la propria autonomia, anche ammettendo la studentessa in sovrannumero al secondo semestre dell’anno accademico 2026/2027, pur mantenendo l’immatricolazione con riserva dall’anno 2025/2026; non sussiste l’obbligo di istituire percorsi didattici dedicati. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
Ritenuto che l’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. non è suscettibile di accoglimento, poiché nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data);
La revoca di un provvedimento cautelare presuppone un mutamento delle circostanze oppure la conoscenza successiva di un fatto anteriore. In quest’ultimo caso, l’istante deve provare il momento in cui ha acquisito conoscenza del fatto.
artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.
Pertanto, la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata nelle premesse
I chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare possono essere richiesti e resi ai sensi delle disposizioni indicate; nel caso concreto sono stati utilizzati per precisare destinatari, condizioni e modalità operative dell’esecuzione.
art. 3 d.m. n. 1115/2025
in ogni caso, poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU, mentre nel caso di specie l’appellante ha riportato una sola sufficienza, conseguendo solo n. 6 CFU, nel caso di esito positivo della verifica di cui al punto A, l’accesso – con riserva – della parte interessata al secondo semestre del corso di laurea è comunque subordinato al superamento, da parte sua, della prova di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) ex art. 4 del d.m. n. 1115/2025;
L’accesso al secondo semestre richiede ordinariamente almeno 18 CFU; quando l’ammissione cautelare con riserva è disposta per uno studente che ne abbia conseguiti meno, essa resta subordinata al superamento della prova di recupero prevista dalla disciplina ministeriale.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
detta prova – straordinaria – dovrà essere espletata dalla parte interessata presso l’Ateneo nel quale ha svolto le prove di esame del primo semestre (c.d. semestre filtro) e l’Ateneo la dovrà strutturare e organizzare sulla falsariga del citato art. 4, accordando alla parte interessata un congruo termine per la relativa preparazione, non inferiore a venti (20) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, con l’avviso che l’eventuale mancato superamento della prova comporterà la perdita di efficacia della misura dell’ammissione con riserva al secondo semestre del corso di studi, come derivante dall’applicazione dell’ordinanza cautelare della Sezione;
La prova straordinaria di recupero deve svolgersi presso l’Ateneo in cui lo studente ha sostenuto le prove del semestre filtro, essere organizzata sul modello della prova prevista dall’art. 4 e consentire un termine di preparazione da 20 a 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Il mancato superamento determina la perdita di efficacia dell’ammissione cautelare con riserva.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. richiede un mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso, chi chiede la revoca deve provare quando ne ha acquisito conoscenza.
- Un’istanza di revoca non può essere fondata su circostanze che non incidono sui presupposti della decisione cautelare o che non costituiscono fatti sopravvenuti; le difficoltà organizzative dell’amministrazione, di per sé, non paralizzano una tutela cautelare riconosciuta fondata.
- Il dictum cautelare vincola l’amministrazione nei confronti dei suoi destinatari, ma non si estende automaticamente a soggetti terzi che non siano parti o beneficiari della misura; sulle istanze di questi ultimi l’amministrazione conserva il proprio potere valutativo.
- Quando l’accesso cautelare con riserva a un corso universitario presuppone il recupero di crediti formativi mancanti, l’ammissione può essere subordinata al superamento di una prova straordinaria organizzata dall’Ateneo competente, con un termine congruo di preparazione, e la mancata prova positiva può determinare la perdita di efficacia della misura.
- L’esecuzione di un’ammissione cautelare con riserva non impone all’amministrazione di attivare percorsi didattici individuali dedicati; l’Ateneo può individuare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, soluzioni idonee a consentire il recupero degli insegnamenti contenendo i costi.
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