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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19247/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Cagliari, dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2001 proposta da una società contro i provvedimenti con cui era stata negata la liquidazione di compensi per l’attività di custodia di merce sottoposta a sequestro giudiziario. Il diniego era stato fondato sull’assunto che gli affidamenti in custodia fossero stati gratuiti, come risultava dai verbali di affidamento. In sede di opposizione, il Tribunale ha confermato il rigetto ritenendo provato che un responsabile del magazzino della società avesse accettato la custodia gratuita e che egli fosse legittimato a vincolare la società; ha inoltre ritenuto che, nel contesto concreto, l’accettazione di custodie gratuite non eccedesse l’ordinaria amministrazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2210 c.c., sostenendo che tra la società e il dipendente non vi fosse mandato né procura; 2) violazione degli artt. 2203, 2209, 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che fosse stata ritenuta, senza prova, la qualità di institore o procuratore del dipendente; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 1767, 2210 c.c. e 58-59 TUSG, contestando che l’accettazione di depositi gratuiti fosse attività non eccedente l’ordinaria amministrazione; 4) violazione degli artt. 2210 e 2697 c.c., deducendo che i limiti al potere rappresentativo del commesso non fossero opponibili ai terzi in mancanza di espressa comunicazione; 5) vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova di precedenti accettazioni gratuite da parte dell’amministratore delegato, poiché il verbale richiamato dal Ministero non era agli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che il giudice di merito aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la società si era avvalsa del dipendente affidandogli senza limitazioni la responsabilità del magazzino; in tale quadro, i contratti stipulati con la pubblica amministrazione per l’affidamento in custodia delle merci impegnavano direttamente la società. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l’imprenditore si avvale di un apparato organizzato di mezzi e personale, anche l’ausiliare subordinato cui sia affidata la conclusione di affari nell’ambito dell’impresa vincola l’impresa per gli atti rientranti nelle sue funzioni, con opponibilità ai terzi delle sole limitazioni esterne secondo gli artt. 2206, 2207 e 2209 c.c. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il fatto non provato allegato dal Ministero non aveva inciso sulla decisione impugnata. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata attività difensiva del Ministero intimato. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2001

    norma posta a base dell'opposizione avverso i provvedimenti di liquidazione, poi rigettata nei gradi di merito.

  • art. 2210 c.c.

    primo comma; secondo comma

    richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del potere del commesso; la Corte ribadisce che le limitazioni interne non sono opponibili ai terzi se non esternate secondo le regole applicabili.

  • art. 2203 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione del dipendente come institore/procuratore.

  • art. 2209 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2206 e 2207 c.c. quale disciplina dell’opponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri rappresentativi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte valorizza l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e l’assenza di prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazione decisiva.

  • art. 1767 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla custodia/deposito, senza accoglimento della censura.

  • artt. 58 e 59 TUSG

    richiamati dalla ricorrente nel contesto della liquidazione dei compensi per la custodia giudiziaria.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura è dichiarata inammissibile perché il fatto dedotto non era decisivo e mancava interesse, non avendo inciso sulla decisione impugnata.

  • artt. 2206, 2207 e 2209 c.c.

    la Corte li richiama per affermare che le limitazioni al potere rappresentativo sono opponibili ai terzi solo se esternate secondo la disciplina del codice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base normativa per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l’imprenditore organizza la propria attività mediante un apparato di mezzi e personale, l’ausiliare subordinato cui sia affidata stabilmente la conclusione di affari nell’ambito dell’impresa può vincolare direttamente l’impresa per gli atti compiuti nelle sue funzioni, anche in difetto di una procura formale, purché il terzo possa ragionevolmente riferire l’operazione al titolare dell’impresa.
  • Le limitazioni interne ai poteri dell’ausiliario o del dipendente con funzioni rappresentative non sono opponibili ai terzi se non risultano esternate secondo le forme previste dalla disciplina codicistica; in mancanza, prevale l’affidamento del terzo sulla spendita del nome dell’impresa.
  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di fatto del giudice di merito quando siano sorrette da un esame degli elementi acquisiti e dalla ricostruzione del contesto concreto, salvo il vizio nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto dedotto, oltre a non essere provato, non ha avuto alcuna incidenza causale sulla decisione impugnata, difettando così l’interesse all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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