Cassazione Penale, Sentenza n. 37256/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede di rinvio dopo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione ai sensi della L. 689/1981 (art. 55). Il ricorrente denunciava: 1) motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella valutazione della presunta resipiscenza (ritenuta insufficiente nonostante il risarcimento e la rinuncia al credito usurario); 2) erronea applicazione dell'art. 59 L. 689/1981 perché, secondo il ricorrente, non sussisterebbe la preclusione soggettiva alla sostituzione sulla base delle pregresse condanne richiamate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rigetto della sostituzione sia stato esercizio discretivo correttamente motivato alla stregua dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (valutazione della gravità dei fatti, modalità dell'azione criminosa, mancanza di indici di reale resipiscenza). Ha inoltre confermato l'applicabilità del divieto di sostituzione previsto dall'art. 59 L. 689/1981, ritenendo che, essendo il reato associativo di tipo mafioso un reato permanente, è sufficiente che una parte della condotta si sia protratta nel quinquennio successivo alla precedente condanna irrevocabile perché operi la preclusione. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale utilizzata per descrivere l'imputazione (associazione di tipo mafioso); la Corte richiama la gravità del reato come indice per negare la sostituzione della pena.
art. 55 legge 24 novembre 1981, n. 689
Istituto invocato dal ricorrente per ottenere la sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale istituto sia soggetta a una valutazione prognostica discrezionale ancorata ai criteri dell'art. 133 cod. pen.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per i reati permanenti (es. associazione mafiosa), è sufficiente che una parte della condotta sia ricaduta nel quinquennio successivo alla precedente condanna irrevocabile per far operare la preclusione alla sostituzione.
art. 133 cod. pen.
Criteri di riferimento per la determinazione della pena che devono guidare anche la valutazione prognostica per le sanzioni sostitutive: gravità del fatto, personalità del reo e altri indici rilevanti; la Corte ha ritenuto congruente la motivazione della Corte territoriale con tali criteri.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norme sulle ragioni di impugnazione in cassazione invocate dal ricorrente (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica/contraddittoria); la Corte ha giudicato i motivi manifestamente infondati o inammissibili.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La concessione di una sanzione sostitutiva per pene detentive brevi è rimessa a un giudizio discrezionale che deve essere motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto, personalità del reo, efficacia della sanzione, indici di resipiscenza).
- La mera avvenuta restituzione o versamento di somme a titolo risarcitorio non è automaticamente decisiva: deve essere valutata la congruità rispetto al danno e la sua rilevanza come indice di reale resipiscenza.
- Per i reati permanenti (es. associazione mafiosa) rileva qualsiasi segmento della condotta che ricada nel quinquennio successivo a una precedente condanna irrevocabile: ciò può far operare la preclusione prevista dall'art. 59 L. 689/1981.
- La presenza di precedenti penali che cumulino una pena detentiva superiore a tre anni costituisce ostacolo alla sostituzione se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna irrevocabile; il calcolo temporale deve considerare anche la protrazione del reato permanente.
- La Corte di Cassazione è in genere deferente rispetto alle valutazioni discrezionali della corte territoriale e interviene solo quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- In situazioni analoghe il difensore deve documentare chiaramente gli indici di reale cambiamento (assenza di nuovi comportamenti illeciti, risarcimenti congrui, attività di reinserimento) e chiarire il profilo temporale della condotta rispetto alle preclusioni soggettive per contrastare efficacemente l'applicabilità dell'art. 59 L. 689/1981.
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