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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01839/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di assicurazione stipulato da una impresa costruttrice-venditrice per coprire il rischio relativo a un immobile per conto dell'acquirente/assicurata. Il tribunale aveva condannato la costruttrice al pagamento di una somma risarcitoria e aveva dichiarato prescritta la domanda proposta nei confronti dell'assicurazione. In appello la domanda dell'assicurata era stata respinta, ritenendosi che i diritti derivanti dal contratto spettassero all'assicurata e che la prescrizione biennale fosse maturata, senza che la chiamata in causa dell'assicurazione da parte della contraente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo producesse effetti interruttivi. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1891 e 2952, comma 2, c.c., sostenendo che la chiamata in causa dell'assicurazione nel procedimento di ATP da parte della contraente dovesse essere valorizzata come esercizio del diritto assicurativo anche nell'interesse dell'assicurata, oppure comunque come denuncia del sinistro idonea a impedire la prescrizione; inoltre si invoca la clausola contrattuale che consentiva la denuncia dei sinistri da parte del contraente o dell'assicurato. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2952, n. 4, c.c., sostenendo che l'azione era stata proposta tempestivamente entro il biennio dalla piena conoscenza del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse esaminato un profilo decisivo: se la chiamata in causa dell'assicurazione effettuata dalla contraente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo potesse valere, alla luce dell'art. 1891 c.c. e della clausola di polizza, come esercizio dei diritti dell'assicurata e quindi come condotta idonea a incidere sul decorso della prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame di merito, anche sulle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato solo come rito introduttivo del giudizio di primo grado e del ricorso; non forma oggetto della ratio decidendi.

  • art. 1891 c.c.

    I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo

    Nell'assicurazione per conto di chi spetta il contraente può far valere in nome proprio i diritti dell'assicurato con l'espresso consenso di questi; tale facoltà configura una sostituzione fondata su un mandato e può avere effetti anche interruttivi della prescrizione.

  • art. 2952, comma 2, c.c.

    Richiamato come norma sulla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione; il tema era se fosse stata interrotta o meno.

  • art. 2952, n. 4, c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'azione rispetto al termine biennale dalla conoscenza del danno.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato solo quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione per conto di chi spetta, il contraente può, con il consenso dell'assicurato, far valere i diritti derivanti dal contratto anche in nome proprio; la condotta può assumere rilievo non solo per la legittimazione, ma anche ai fini interruttivi della prescrizione, se riferibile all'esercizio del diritto dell'assicurato.
  • Quando una clausola di polizza consente la denuncia dei sinistri da parte del contraente o dell'assicurato, il giudice di merito deve verificare se la denuncia o la chiamata in causa dell'assicuratore da parte del contraente costituiscano esercizio del diritto dell'assicurato e producano effetti sul decorso della prescrizione.
  • È vizio di motivazione/violazione di legge rilevante in cassazione l'omesso esame di un profilo decisivo interpretativo della polizza e della disciplina legale, quando tale profilo incida direttamente sulla prescrizione del diritto all'indennizzo.
  • Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del motivo che investe un punto decisivo assorbe gli ulteriori motivi fondati sulla medesima questione temporale o prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPolizze vita
RamiProcesso civileContrattiAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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