Cassazione Civile, Ordinanza n. 28580/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa restitutoria di somme asseritamente indebitamente versate in precedenza all’ex ente previdenziale poi sostituito dall’INPS. La società aveva agito per ottenere la restituzione di interessi legali indebitamente corrisposti, mentre l’INPS aveva eccepito la prescrizione dell’azione. In appello la corte territoriale aveva ritenuto idonea, ai fini interruttivi della prescrizione, la prova della sola spedizione di una raccomandata di messa in mora, anche in assenza dell’avviso di ricevimento e nonostante la contestazione dell’INPS circa la ricezione dell’atto. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., sostenendo che, quando il destinatario contesta di aver ricevuto l’atto stragiudiziale interruttivo, grava sul mittente l’onere di dimostrare l’effettiva ricezione, non essendo sufficiente la mera prova della spedizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata contenente l’atto di costituzione in mora, il giudice non può limitarsi a valorizzare la sola prova della spedizione, ma deve verificare l’esito dell’invio, in primo luogo mediante l’avviso di ricevimento e, comunque, attraverso ogni altro mezzo di prova utile. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
richiamato come norma sull’interruzione della prescrizione mediante atto di costituzione in mora; la Corte chiarisce che la sola spedizione della raccomandata non basta se il destinatario contesta la ricezione.
art. 2946 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla prescrizione ordinaria, rispetto alla quale si discuteva l’efficacia interruttiva dell’atto stragiudiziale.
art. 1335 c.c.
la presunzione di conoscenza opera solo se sia provato che l’atto è giunto all’indirizzo del destinatario; in caso di contestazione della ricezione, la mera prova dell’invio non è sufficiente.
art. 2729 c.c.
la prova presuntiva dell’arrivo dell’atto deve avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- L’atto stragiudiziale di costituzione in mora inviato a mezzo raccomandata postale può valere come atto interruttivo della prescrizione solo se risulta provato che sia giunto a destinazione, anche per presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Se il destinatario contesta di aver ricevuto la raccomandata, la prova della sola spedizione non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; in tal caso il mittente deve dimostrare l’effettiva ricezione, preferibilmente mediante avviso di ricevimento o con altri elementi probatori idonei.
- L’accertamento sull’esito della spedizione postale e sulla ricezione dell’atto costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione, il rischio dell’insufficienza probatoria sull’arrivo dell’atto ricade sul mittente che invoca l’interruzione.
Come è indicizzato
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