Cassazione Penale, Sentenza n. 26189/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (reato indicato agli artt. 337, 99 c.p.) per vizi procedurali e di merito: (i) nullità della procedura di elezione di domicilio e delle notificazioni in quanto il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e le notificazioni sono state effettuate al difensore d'ufficio senza provarsi il rapporto effettivo con l'imputato; (ii) mancata valutazione delle conclusioni scritte depositate via PEC in appello; (iii) erronea applicazione della norma penale per presunta assenza del dolo specifico; (iv) carenza di motivazione in ordine alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (assorbente) ritenendo nulla la declaratoria di assenza dell'imputato perché non era stato accertato che il difensore d'ufficio avesse instaurato un rapporto effettivo con l'imputato o che vi fossero altri elementi che dimostrassero la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione. Perciò la dichiarazione di assenza è stata qualificata come nullità assoluta; ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per la celebrazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma sostanziale per il reato addebitato all'imputato; nel provvedimento la censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo non ha avuto esito perché è risultato assorbente il vizio procedurale relativo alla declaratoria di assenza
art. 99 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla pena irrogata insieme al capo d'imputazione; nessuna interpretazione sostanziale determinante nella decisione di cassazione
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede le notificazioni presso il difensore domiciliatario. La Corte precisa che la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario rende l'elezione di domicilio inidonea e legittima le notificazioni al difensore d'ufficio, ma tali notificazioni, pur formalmente regolari, non garantiscono di per sé l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato se non sussiste un rapporto effettivo tra difensore e assistito
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina la procedura in caso di assenza; la Corte rileva che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede accertamento di condotte positive e della componente psicologica, non potendosi surrogare con generiche situazioni di mancata diligenza
art. 185 cod. proc. pen.
Stabilisce che la nullità della declaratoria di assenza rende invalidi tutti gli atti successivi; applicata per dichiarare l'invalidità degli atti processuali posteriori alla declaratoria nulla
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso in relazione alla possibile nullità derivante dall'omessa valutazione di atti depositati via PEC; la Corte ha tuttavia ritenuto il motivo assorbito e ha deciso il procedimento sulla nullità derivante dalla declaratoria di assenza
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza richiamata che impone di accertare sempre se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o si sia volontariamente sottratto; la sentenza costituisce il criterio ermeneutico applicato dalla Cassazione per valutare la regolarità sostanziale delle notificazioni al difensore d'ufficio
Corte Cost., n. 31/2017
Richiamata per il principio secondo cui non è possibile presumere l'esistenza di un rapporto effettivo tra imputato e difensore domiciliatario senza elementi di fatto specifici; occorre la prova del rapporto per ritenere verificata la conoscenza della vocatio in iudicium
Sez. 6, n. 44156 del 03/11/2021 e Sez. 6, n. 30636 del 22/10/2020
Giurisprudenza che conferma che la rinuncia del difensore domiciliatario, comunicata all'autorità procedente, priva di efficacia la precedente elezione di domicilio rendendola inidonea ex art. 161, comma 4
Massime di principio
- La notifica dell'atto introduttivo al difensore d'ufficio, successiva alla rinuncia del difensore di fiducia, è formalmente regolare ma non basta per ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo: il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto effettivo tra difensore e imputato o altri elementi che provino la conoscenza
- La dichiarazione di assenza dell'imputato è suscettibile di nullità assoluta se non preceduta da un accertamento sulla conoscenza effettiva del processo o sulla volontaria sottrazione, con conseguente nullità degli atti successivi ai sensi dell'art. 185 c.p.p.
- La volontaria sottrazione alla conoscenza del processo non può essere desunta dalla sola inercia o mancata diligenza: è necessario riscontrare condotte positive e l'elemento psicologico appropriato
- In caso di rinuncia del difensore domiciliatario la parte e l'autorità devono adottare accorgimenti per assicurare che l'imputato sia effettivamente informato; l'assenza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio è un elemento rilevante a favore della nullità delle notificazioni
- Le conclusioni inviate via PEC devono essere annotate e valutate nel processo: se contengono argomentazioni difensive rilevanti e risultano depositate nei termini, la loro mancata considerazione può costituire motivo di censura, ma in questa sentenza il motivo non è stato necessario per la decisione finale
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